Cosa Non Dire Al Medico Competente?
Elvira Olguin
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Contents
- 1 Cosa vuol dire idoneo con limitazioni?
- 2 Come contestare il giudizio del medico competente?
- 3 Quando il medico del lavoro effettua gli accertamenti?
- 4 Cosa comunicare al medico competente?
- 5 Quando il medico competente può essere sanzionato?
- 6 Come si deve comportare il lavoratore nei confronti del quale il medico competente ha emesso un giudizio di idoneità con prescrizioni?
- 7 Che cosa si intende per danno lieve?
- 8 Cosa fare se il datore di lavoro non rispetta le limitazioni?
Cosa succede se si mente al medico del lavoro?
Chi dice bugie al medico dell’azienda nascondendo malattie o precedenti interventi non può essere licenziato in automatico. Prima dell’assunzione, l’azienda ti ha imposto la visita medica per verificare le tue condizioni di salute e l’eventuale incompatibilità con le mansioni da assegnare.
Cosa vuol dire idoneo con limitazioni?
Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. Significa che lo stato di salute del lavoratore gli permette di svolgere la sua mansione ma rispettando alcune condizioni che il Medico Competente definisce nella forma e nel tempo ; per es. evitare il sollevamento di carichi oltre 10 kg.
Cosa non può rilasciare il medico competente?
Diritti dei lavoratori in ambito di medicina del lavoro – I lavoratori devono essere coscienti del fatto che la sorveglianza sanitaria è uno strumento di tutela negli interessi della loro salute; pertanto a loro viene richiesta la massima collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione aziendale.
In particolare, il lavoratore ha il diritto e il dovere di sottoporsi alle visite mediche volte all’espressione del giudizio di idoneità. Se il lavoratore, o anche il datore di lavoro, non è d’accordo con il giudizio espresso dal medico competente ha il diritto di chiedere una verifica presentando ricorso all’organo di controllo entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione del giudizio espresso dal medico competente.
Il lavoratore ha inoltre il diritto di richiedere al medico competente, di essere visitato sulla base dell’articolo, comma 2, lettera c, Decreto Legislativo 81/2008 se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
- In fine al lavoratore attraverso il giudizio di idoneità alla mansione gli è garantita l’idonea partecipazione al lavoro.
- I Datore di Lavoro al termine della visita Medica del Lavoratore in caso di limitazioni o prescrizioni nel giudizio di idoneità dovrà attuare quanto scritto dal Medico Competente.
Il Legislatore tra gli obblighi previsti del lavoratore nell’art.20 comma 2 lettera I del D.Lgs 81/08, obbliga i lavoratori di sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente. Nel caso di rifiuto, da parte di un lavoratore, il Medico Competente non potrà rilasciare l’idoneità alla mansione, con la conseguenza che il Datore di Lavoro non potrà inserire il lavoratore in quella mansione lavorativa, perchè sprovvisto di idoneità lavorativa.
Come contestare il giudizio del medico competente?
Il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso avverso il giudizio espresso dal Medico Competente Aziendale relativo alla idoneità/inidoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore, ai sensi dell’art.41 comma 9 D.Lgs 81/2008. Il ricorso deve essere presentato su apposito modulo scaricabile >>>, per PEC o raccomandata o depositato presso la sede della Unità Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) di competenza territoriale dove ha sede l’attività lavorativa. Consulta la pagina di dettaglio delle sedi in cui presentare il ricorso >>> Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio da parte della persona interessata o da suo delegato nelle modalità di legge. Il ricorso deve contenere i dati anagrafici, il domicilio del lavoratore con recapito telefonico, i dati identificativi dell’Azienda e la sede operativa del lavoratore. Alla domanda deve essere allegato il giudizio di idoneità/inidoneità espresso dal Medico Competente Aziendale. Eventuale documentazione sanitaria potrà essere presentata al momento della visita. Modalità di erogazione I medici convocano a visita il lavoratore e possono richiedere eventuali esami integrativi e/o ulteriore documentazione aziendale. Qualora siano necesari approfondimenti specifici sulla mansione svolta, può essere effettuato un sopralluogo presso la sede di lavoro. Documenti rilasciati Provvedimento scritto che conferma, modifica o revoca il giudizio espresso dal Medico competente.
Quando il medico del lavoro effettua gli accertamenti?
MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE L’esecuzione delle visite periodiche, nonchè di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell’attività del medico competente. Il medico competente di fatto è chiamato ad eseguire questi accertamenti:- nei casi previsti dalla normativa vigente, a volte con periodicità già prefissate;- sulla base di un’effettiva esposizione ad un determinato fattore di rischio;- in rapporto alla mansione e/o attività svolta. Esaminando le situazioni appena elencate dobbiamo subito riconoscere come il medico competente possa eseguire gli accertamenti sanitari al fine di emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica solo nel caso che gli stessi siano previsti dal D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni ove si definisce all’art.2 la sorveglianza sanitaria: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Inoltre il medico competente potrà collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza sempre definito dall’art.2 del D.Lgs.81/2008 come: “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”. E’ utile ricordare che gli accertamenti eseguiti sulla base dei sopra citati programmi sono effettuati solo su base volontaria, non rientrano tra gli accertamenti da documentare nella cartella sanitaria e/o di rischio e i cui risultati non possano essere utilizzati al fine del rilascio dell’idoneità alla mansione specifica. TEMPORALITA’ DELLE VISITE PERIODICHE In caso di cassa integrazione ovvero di assenza per malattia con rientro dalla stessa a periodicità scaduta, la visita medica periodica va condotta il primo giorno utile possibile successivo al rientro al lavoro. In altre parole la cassa integrazione, la malattia o comunque l’assenza dal lavoro per altro motivo (distacco, comando, lavoro all’estero, ) non vanno venir meno la scadenza dell’idoneità precedentemente rilasciata. MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO In linea di principio il medico competente esegue la sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione del rischio redatto dal datore di lavoro e alla cui stesura è auspicabile che lo stesso sanitario venga chiamato a collaborare per quanto di sua specifica conoscenza e competenza. Ovviamente, per la stesura del protocollo sanitario, al medico competente deve essere fornita dal datore di lavoro una corretta e completa valutazione dei rischi.Nel caso in cui il sanitario rilevi e documenti la mancanza, ovvero l’incompletezza di tale documentazione, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, adoperandosi per quanto di specifica conoscenza alla realizzazione di una corretta valutazione del rischio. La segnalazione da parte del medico competente di una sospetta patologia professionale attribuibile alla lavorazione svolta costituisce richiesta di verifica della parte relativa del documento di valutazione dei rischi.In attesa della redazione del citato documento il medico competente potrà, indicandone chiaramente i motivi, eseguire accertamenti o modificarne la periodicità in senso più restrittivo qualora sulla base dei sopralluoghi effettuati, della disamina del documento di valutazione dei rischi o dell’anamnesi raccolta evidenzi un’esposizione professionale del lavoratore a specifici fattori di rischio. MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA NEI CASINON PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE Abbiamo già ricordato come il medico competente possa collaborare ai programmi previsti dal sistema di promozione della salute e della sicurezza come definiti dall’art.2 D.Lgs.81/2008 sopra riportato. MEDICO COMPETENTE E RIEPILOGO SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente redige annualmente il riepilogo statistico epidemiologico da illustrare nel corso della riunione di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08, obbligatoriamente prevista nelle sole aziende di oltre 15 dipendenti. Copia del riepilogo è inviata all’organo di vigilanza territorialmente competente entro il mese marzo dell’anno successivo. MEDICO COMPETENTE E STESURA PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA In ogni caso il medico competente redige un programma di sorveglianza sanitaria che contenga anche le motivazioni per cui vengono eseguiti gli accertamenti sanitari ritenuti utili dallo stesso sanitario. Copia di questo programma diventa parte del documento di valutazione dei rischi (o dell’autocertificazione) e va presentato alla prima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi successiva alla sua stesura o successiva modificazione.Per quanto attiene la periodicità (di norma annuale se non diversamente indicata dalla normativa) si deve ritenere che la stessa si riferisca al lavoratore sano e che il medico possa in motivate situazioni, riportate nella cartella sanitaria e di rischio, eseguire i controlli con periodicità più ravvicinate. A tal fine si ricorda che il gruppo di lavoro ha già predisposto un documento per la stesura del programma di sorveglianza sanitaria. VISITE MEDICHE A RICHIESTA DEL LAVORATORE I lavoratori vanno informati per iscritto sulla possibilità di ricorrere a questa tipologia di controllo sanitario previsto dalla stessa normativa. Il medico competente esegue tali prestazioni quando la richiesta sia pertinente ai rischi presenti nello specifico ambito di lavoro. Questa tipologia di visita va garantita al lavoratore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte del medico competente della stessa richiesta. VISITE PER CAMBIO MANSIONE Il medico competente informato dal datore di lavoro, esegue una visita medica periodica “in occasione del cambio mansione”, qualora nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi si ritengano sovrapponibili si procederà a controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere. VISITE PER MODIFICA DELL’ESPOSIZIONE A FATTORI RISCHIO E’ un caso sovrapponibile alle visite per cambio mansione. Il datore di lavoro deve segnalare al medico competente l’introduzione di un nuovo fattore di rischio. Il medico competente, se necessario, provvederà quindi, nei lavoratori esposti, alla esecuzione degli accertamenti sanitari utili per l’espressione del giudizio di idoneità. VISITE MEDICHE PRECEDENTI ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE (> 60 GIORNI CONTINUATIVI). Questa tipologia di visita è stata inserita dal D.Lgs.106/09. Per la sua esecuzione debbono essere seguiti precisi criteri. Al rientro al lavoro, qualora sia scaduta la periodicità in essere il lavoratore dovrà essere sottoposto alla visita medica periodica. Qualora invece la periodicità espressa nella precedente visita medica periodica sia ancora valida il lavoratore potrà essere sottoposto ad un controllo mirato relativo esclusivamente ai motivi di salute che ne hanno causato l’assenza dal lavoro e che non modificherà la periodicità espressa nell’ultimo giudizio precedente l’assenza dal lavoro. Si deve comunque intendere che questa tipologia di visita sia sempre svolta in relazione ai rischi professionali rimanendo valida negli altri casi la richiesta di visita medica ai sensi dell’art.5 L.300/70.Altro elemento importante che il medico dovrà tener conto è che questa tipologia di visita potrà essere svolta solo dopo che il lavoratore sia rientrato o abbia ricevuto l’assenso per il rientro al lavoro (es. il curante ha già dichiarato al lavoratore il rientro al lavoro o l’INAIL ha chiuso l’evento infortunistico che aveva causato l’assenza).In caso di rientro da infortunio sul lavoro qualora il medico competente dovesse riaprire lo stesso infortunio darà ampia informativa scritta al lavoratore sul ruolo svolto dai patronati sindacali.Anche per questa tipologia di visita medica il lavoratore riceverà un giudizio di idoneità. VISITE MEDICHE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Sono attualmente previste solo in alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art.229 D.Lgs.81/08), all’amianto (art.259 D.Lgs.81/08 e s.m.i.), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95 e s.m.i.). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria l’emissione di un giudizio di idoneità trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro. VISITE MEDICHE STRAORDINARIE Sono attualmente previste solo nell’esposizione ad agenti chimici (art.224 c.7 lettera d) che, nel caso in cui l’esito di un accertamento sanitario svolto in un lavoratore abbia dimostrato l’esistenza di effetti pregiudizievoli, prevede l’estensione del controllo a tutti i lavoratori che risultassero esposti in maniera analoga. GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività.La consegna del giudizio di idoneità al lavoratore ed al datore di lavoro potrà essere:- individuale per ogni lavoratore ed identica copia al datore di lavoro;- individuale per ogni lavoratore mentre al datore di lavoro può essere inviata un elenco di più lavoratori indicando anche per singolo gruppo la data prevista per prossima visita (periodicità) ed eventuali accertamenti sanitari che devono essere eseguiti antecedentemente il controllo periodico (es. esami ematochimici) Il giudizio di idoneità deve sempre riportare l’indicazione formale che avverso lo stesso è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente come da allegato 3A D.Lgs.81/08. CARTELLA SANITARIA E CONSEGNA GIUDIZIO DI IDONEITA’ La cartella sanitaria da utilizzare deve contenere almeno quanto indicato dall’allegato 3A del D.Lgs.81/08. Il medico competente potrà, nel riportare i rischi, indicare se questi sono stati indicati nella valutazione dei rischi (ossia comunicati dal datore di lavoro) ovvero da lui valutati in base al sopralluogo. Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività. Copia del giudizio va data al lavoratore ed al datore di lavoro secondo le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs.81/08 con chiaramente indicati i termini del ricorso. Si ricorda che questa prassi è oggetto di sanzione amministrativa. Nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore il medico competente allegherà gli accertamenti sanitari in ordine numerico progressivo ovvero in ordine progressivo per ciascuna visita annottando in quest’ultimo caso l’ultimo accertamento relativo a ciascuna visita. E’ anche possibile che il medico competente numeri progressivamente la singola tipologia di accertamento sanitario avendo cura in tal caso di riportare sull’accertamento il riferimento alla rispettiva visita medica in cartella il numero e la tipologia di accertamenti svolti per singolo controllo.Nel compilare gli esiti degli accertamenti da Lui direttamente eseguiti il medico competente riporterà sempre un’indicazione di confronto rispetto al precedente esame (es. invariato, migliorato, lieve aggravamento.). LUOGO DI CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE Le cartelle sanitarie e di rischio vanno sempre conservate sotto la responsabilità del medico competente. Il luogo di custodia va concordato tra il datore di lavoro ed il medico sanitario al momento della nomina dello stesso sanitario. In ogni caso qualora in azienda le cartelle non risultino disponibili deve essere chiaramente noto il luogo di conservazione, specificando l’indirizzo qualora diverso dalla sede della ditta. Deve rimanere a disposizione dell’organo di vigilanza una procedura per l’accesso a tale documentazione in caso di azione di vigilanza.Qualora le cartelle sanitarie siano custodite presso il luogo di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, il medico competente potrà trattenerle presso la sede delle visite mediche (es. ambulatorio privato) per il tempo necessario alla loro completa e corretta compilazione.Le cartelle attualmente possono essere compilate secondo il modello e le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs.81/08 e qualora compilate su supporto informatizzato vanno stampate per consentire la firma del lavoratore e del datore di lavoro ove previsto.In caso di cessazione del rapporto di lavoro la consegna della copia al lavoratore, ovvero la trasmissione in copia all’ISPESL e/o all’organo di vigilanza quando previsto non esclude la conservazione del documento presso il datore di lavoro per un tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione della lavorazione ovvero pari al periodo massimo di indennizzabilità di una patologia professionale per cui la sorveglianza sanitaria sia stata effettuata (rif. Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 aprile 2008). In caso di esposizione a più fattori di rischio si valuti il rischio con periodo di indennizzabilità maggiore. RISCHI PER CUI LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE Sono indicati i principali rischi, con il riferimento legislativo, per cui è prevista una visita medica condotta da parte di un medico competente a lavoratori esposti: – Agenti fisici -> Art.185 D.Lgs.81/08- Rumore -> Art.196 D.Lgs.81/08;- Vibrazioni -> Art.204 D.Lgs.81/08- Campi elettromagnetici -> Art.211 D.Lgs.81/08- Radiazioni ottiche artificiali -> Art.218 D.Lgs.81/08- Amianto -> Art.259 D.Lgs.81/08;- Agenti cancerogeni e mutageni artt.242-243 D.Lgs.81/08;- Agenti chimici -> Art.229 D.Lgs 81/08;- Movimentazione manuale dei carichi -> art.168 c.2 lettera d) D.Lgs.81/08;- Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art.168 c.2 e 3 D.Lgs.81/08, Allegato XXXIII- Videoterminali -> art.176 D.Lgs.81/08;- Agenti biologici -> Art.279-280 D.Lgs.81/08;- Lavoro notturno -> D.Lgs.25/99 (sm);- Silice -> L.455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni;- Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs.230/95 e sm.;- L.125/2001 art.15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006;- Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008;- Tutela della donna in gravidanza DLgs 151/01 (relativamente al VIII mese); Si deve ritenere utile suggerire l’opportunità di instaurare un controllo sanitario anche nei casi in cui, documentata l’esistenza di un rischio, si possano verificare situazioni tali da creare le condizioni di una possibile esposizione del lavoratore che, protratte nel possano da condurre ad una malattia di sospetta origine professionale. L’esempio più noto di queste malattie è sicuramente: “l’elenco delle malattie per le quali e’ obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art.139 del D.P.R.1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni”, quali il DM 14/1/2008. Questa interpretazione è suffragata già dalle prime norme sulle visite mediche dei lavoratori, infatti l’art.34 del DPR 303/56 (abrogato) prevedeva a tal riguardo che: “. sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella ma che espongano a rischi delle medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e per le condizioni in cui si svolgono risultino, a giudizio dell’Ispettorato del Lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti” e oggi il D.Lgs.81/08 mette in capo all’organo di vigilanza la possibilità di disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità differenti della sorveglianza sanitaria. : MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE
Che cosa accade se un lavoratore a seguito degli accertamenti e della visita del medico competente non risulta più idoneo a svolgere la sua mansione?
Il Medico Competente ha stabilito per il lavoratore l’inidoneità temporanea: in questo caso il lavoratore dovrà aspettare il tempo previsto per tornare a ripetere una visita medica successiva. A seconda del risultato della nuova visita poi, il Medico valuterà se dare l’idoneità o posticipare nuovamente il giudizio.
Chi dà le limitazioni sul lavoro?
Chi stabilisce le limitazioni? Il Medico competente (che ha sostituito quello che una volta era il Medico aziendale) viene scelto dal Datore di lavoro. Può essere un dipendente dell’Azienda ma anche un consulente esterno.
Cosa vuol dire non essere idoneo?
Inidòneo agg. – Non idoneo, non capace di svolgere un’azione o un’attività, di tenere un ufficio, di assolvere una funzione : giudicare, riconoscersi i.
Cosa comporta il giudizio di idoneita?
Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione stabilita dal medico competente Il giudizio di idoneità alla mansione rappresenta l’atto finale dell’attività di condotta dal, Questo giudizio di idoneità, stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, può essere di idoneità alla mansione, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente.
Il dottore, infatti, attua il stabilito sulla base del documento di (eventualmente indicato dal ) ed effettua le sulla base dei rischi specifici ai quali sono esposti. Nel corso di questi ultimi tempi ha assunto particolare rilevanza anche la – introdotta per il, Lo scopo della sorveglianza sanitaria deve essere infatti visto come una duplice tutela : da un lato il lavoratore viene sottoposto alle visite mediche periodiche per accertarne lo stato di salute iniziale e periodico, in modo da essere certi che l’esposizione alla mansione specifica non comporti per lui un deterioramento delle condizioni di salute.
Dall’altro lato l’attività di sorveglianza sanitaria va vista con gli occhi del datore di lavoro, il quale deve essere certo che il lavoratore, al quale assegna una mansione specifica, sia effettivamente idoneo, dal punto di vista della salute, per la mansione che gli viene assegnata.
- Questo giudizio di idoneità alla mansione viene appunto stabilito dal medico competente a seguito della visita medica iniziale oppure periodica.
- Inizialmente dirà se è idoneo, periodicamente confermerà la valutazione precedente o la modificherà secondo quanto indicato qui sotto.
- È bene ricordare poi che l’emissione del giudizio di idoneità da parte del medico competente e obbligatoria per tutte le mansioni: partendo dal, persona che opera per più di 20 ore la settimana sul computer, ed arrivando a mansioni ben più rischiose.
Nel momento in cui il medico competente stabilisce la idoneità alla mansione conferma al datore di lavoro che il lavoratore può svolgere la mansione assegnata in quanto non esistono condizioni di salute che potrebbero essere danneggiate dalla mansione.
La idoneità è un giudizio pieno che avvia il lavoratore alla mansione senza alcun problema. Questa di giudizio di idoneità rappresenta, già nel titolo, una serie di limitazioni potenziali nell’ambito dello svolgimento della mansione. Si tratta di un giudizio di idoneità appunto parziale in quanto il lavoratore può svolgere la mansione che gli viene assegnata, ma in generale possono essere presenti alcune note indicate dal medico competente,
Pensiamo ad esempio ad un lavoratore molto giovane che svolge la mansione di movimentazione manuale dei carichi che rientra, per ipotesi, in seguito ad un infortunio alla schiena. Il medico competente potrebbe per esempio stabilire che data la giovane età e le buone condizioni fisiche generali il lavoratore può tranquillamente continuare la mansione assegnata ma che, in virtù dell’infortunio, deve per esempio limitare il peso massimo trasportabile a un peso inferiore rispetto a quello stabilito dalla Legge.
Se pensiamo al caso indicato al paragrafo precedente possiamo per esempio immaginare che il medico competente, nell’ambito della redazione del giudizio di idoneità al lavoratore, abbia stabilito una inidoneità temporanea, magari di qualche mese, per consentire al lavoratore di rimettersi in forma e rimandare la visita ad un secondo giudizio.
In generale, allo scadere di una inidoneità temporanea il lavoratore viene visitato nuovamente dal medico competente al fine di effettuare una nuova valutazione e decidere in quale direzione sarà la successiva idoneità. In questo caso il medico competente stabilisce il giudizio peggiore per un lavoratore ed anche per il datore di lavoro in quanto indica in maniera perentoria il fatto che a seguito delle visite mediche il lavoratore non può, in alcun modo, proseguire la mansione alla quale il datore di lavoro intende avviare il lavoratore.
Prendiamo come esempio, ancora una volta, l’attività di movimentazione manuale dei carichi. Ipotizziamo una persona in età avanzata che viene ricoverata per infarto. Al rientro dell’attività lavorativa appare chiaro che le condizioni mediche non siano più compatibili con lo stato di salute punto in questo caso il medico competente stabilisce infatti una inidoneità permanente,
All’atto pratico il medico competente visita il lavoratore e rilascia, al termine della visita, un documento chiamato appunto giudizio di idoneità alla mansione, Questo documento è assolutamente generico e non riporta indicazioni specifiche in grado di divulgare informazioni riservate,
Le disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali ricordano infatti che nessun tipo di informazione può trapelare dal rapporto medico, paziente. Una copia del giudizio di idoneità viene consegnata al lavoratore ed una copia viene consegnata al datore di lavoro, il quale dovrà prendere atto delle indicazioni del medico competente nell’assegnazione della mansione al lavoratore.
La risposta è assolutamente affermativa : tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore possono fare ricorso al giudizio di idoneità stabilito dal medico competente. Immaginate infatti e caso in cui un lavoratore non si trovi d’accordo con il giudizio del dottore.
In questo caso il lavoratore o il datore di lavoro possono fare ricorso, entro 30 giorni dalla data del giudizio, presso l’organo di vigilanza temporaneamente competente (SPISAL – servizio pubblico di ) il quale convocherà una specifica commissione medica al fine di confermare o ribaltare il giudizio indicato al medico competente.
Questa commissione medica ha altresì la facoltà di far effettuare, al lavoratore, ulteriori accertamenti. formazione dei lavoratori Quali sono le disposizioni di Legge contenute nel decreto legge 81 2008? Cosa porta alla attuale normativa e come adempiere alle numerose indicazioni del legislatore ed evitare sanzioni importanti? La mansione di videoterminalista ed i rischi connessi a questa mansione.
Chi è considerato videoterminali e quali sono i principali fattori di rischio che si identificano attraverso la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi specifici individuati dalla normativa vigente o a seguito della valutazione dei rischi aziendali. Vediamo quali sono i casi con degli esempi.
Il giudizio di idoneità rappresenta il documento attraverso il quale, il medico competente, stabilisce l’idoneità del lavoratore alla mansione senza la quale si rischiano pesanti sanzioni in capo al datore di lavoro. Presso la nostra sede di Milano vengono erogati i servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria.
Consulta questa pagina per avere maggiori dettagli sul tema. Il protocollo sanitario è un documento obbligatorio, Redatto dal medico competente, che contiene le visite mediche a cui devono essere sottoposti i lavoratori sulla base della valutazione dei rischi aziendali. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi specifici individuati dalla normativa vigente o a seguito della valutazione dei rischi aziendali.
Vediamo quali sono i casi con degli esempi. Nel caso in cui sussistano determinati elementi specifici allora il lavoratore deve essere sottoposto alla visita medica all’assunzione. Esistono diverse tipologie di visite preventive: vediamo quali. Siete alla ricerca di un medico competente per la sorveglianza sanitaria? : Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione stabilita dal medico competente
Cosa succede se il medico non ti trova a casa in malattia?
Se il medico fiscale non ti trova a casa durante gli orari di reperibilità, incorrerai in una sanzione per assenza ingiustificata. La sanzione consiste nella decurtazione di una parte dello stipendio, pari al: 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia.50% dall’undicesimo giorno di malattia in poi.
Cosa comunicare al medico competente?
Destinatari Medici competenti Caratteristiche Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art.40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all.3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento. I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n.212 del 10 settembre 2013). L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all.3B del d.lgs.81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012. Modalità di comunicazione Attraverso la Sezione servizionline del portale Inail > Comunicazione medico competente
Cosa può chiedere il medico competente?
Differenza tra medico competente e medico di base – Il medico Competente effettua visite mediche per assicurarsi che all’interno dell’attività lavorativa non vi sia il rischio di malattie causate dalle mansioni ricoperte dal lavoratore. Possiede quindi delle competenze differenti, volte a individuare i probabili rischi per la sicurezza nell’ ambiente di lavoro.
Quando il medico competente può essere sanzionato?
Il D. Lgs.81/08 e le sanzioni a carico del medico competente Il medico competente è la figura che si occupa di verificare i livelli di sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro, La legge, prima con il D. Lgs.81/2008 e poi con il D. Lgs.106/09, ha stabilito delle sanzioni, nel caso in cui il medico competente non svolga le sue mansioni al meglio, oppure ci sia una qualche forma di dolo.
Valutazione dei rischi, attività che il medico competente svolge a supporto del datore di lavoro e del Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’impresa, la legge prevede, nel caso in cui il medico non segua tutti i dettami della norma, un arresto fino a 3 mesi e una multa dai 400 ai 1.600 euro, Questa sanzione si applica anche nel caso in cui ci fosse dolo o negligenza nelle attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro o nella programmazione delle attività volte all’eliminazione dei rischi; scrittura e conservazione schede sanitarie: per negligenze rispetto questa attività, strettamente collegata alle visite mediche, la sanzione prevista in questo caso è di tipo amministrativo e può andare dai dai 200 agli 800 euro; : attività principale per il medico competente, qualora non venga svolta in maniera adeguata ed egli non provveda alla corretta informazione dei lavoratori, la sanzione prevista dalla legge è l’ arresto fino a 2 mesi o un’ ammenda dai 300 ai 1.200 euro, visite periodiche e/o le visite richieste dai lavoratori: qualora manchi nella periodicità delle visite o non risponda una precisa richiesta da parte di un lavoratore per una visita medica e non fornisca, entro il terzo mese di ogni anno, alle autorità competenti, le informazioni aggregate sulla sua sorveglianza sanitaria, la legge prevede una pena pecuniaria che va dai 1.000 ai 4.000 euro,
Come possiamo vedere la legge prevede diverse sanzioni per il a seconda della negligenza da esso commessa, nell’ottica di incentivare sempre di più la corretta e puntuale sorveglianza sanitaria. : Il D. Lgs.81/08 e le sanzioni a carico del medico competente
In che tipo di sanzioni può incorrere il medico competente?
Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l’
Come si deve comportare il lavoratore nei confronti del quale il medico competente ha emesso un giudizio di idoneità con prescrizioni?
Ricorso avverso il giudizio di idoneità – Riguardo ai giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo. Il ricorso va presentato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente.
Che cosa si intende per danno lieve?
Entità del Danno Trascurabile = Infortunio con prognosi Infortunio con prognosi ; Entità del Danno Grave = Infortunio con pericolo per la vita; Entità del Danno Gravissimo = Infortunio mortale o che porti ad invalidità permanente.
Cosa può fare il medico del lavoro?
Chi è il Medico del lavoro – Il Medico del lavoro è un professionista, per lo più specializzato in medicina del lavoro, che si occupa di tutelare la salute dei lavoratori delle aziende nelle quali è nominato, attraverso una serie di attività volte a prevenire le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro. Di seguito vi spieghiamo quali sono i suoi compiti ed obiettivi principali del Medico aziendale
Come rifiutare un cambio di mansione?
Licenziamento per insubordinazione in caso di rifiuto nuove mansioni Il lavoratore non può rifiutare a priori lo svolgimento di una nuova mansione imposta dal datore di lavoro, altrimenti compirebbe insubordinazione punibile con il licenziamento. Ciò vale anche se le mansioni richieste non rientrano tra le operazioni inquadrabili nel livello per cui si è assunti.
Infatti, il datore di lavoro conserva comunque la libertà di fare impresa che implica che il lavoratore deve eseguire le disposizioni datoriali (ex art.2086 e 2014 c.c.) Una simile situazione, tuttavia, comporta la possibilità per il lavoratore di poter comunque chiedere in giudizio di essere ricondotto all’interno della qualifica di appartenenza dell’adempimento extra richiesto.
Il rifiuto di svolgere tali mansioni deve passare cioè per il giudice del lavoro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n.24118 del 3 ottobre 2018. Vediamo quindi nel dettaglio i contorni della pronuncia dei giudici.
Quando si cambiare mansione ad un dipendente?
Quando è il lavoratore a richiedere un cambio di mansione in azienda – Il cambio mansione in azienda può anche rappresentare una richiesta che il dipendente avanza volontariamente al proprio datore di lavoro, Quando si verifica generalmente questa circostanza? In generale, i casi in cui è il lavoratore che vuole cambiare mansione all’interno dell’azienda possono essere legati ad un problema di inidoneità fisica o questioni familiari,
Per esempio, può capitare che il lavoratore abbia problemi di salute e non sia più idoneo a svolgere la mansione fino ad allora avuta. In questo caso, il dipendente è tenuto a comunicare subito questo problema al datore di lavoro, il quale dovrà pensare ad un ricollocamento del dipendente, attribuendogli una mansione più consona alle sue possibilità.
Inoltre, nel caso di inabilità fisica, il lavoratore è tenuto a far presente all’azienda tale circostanza per iscritto, scrivendo una lettera in cui si spiegano le motivazioni principali della richiesta e allegando (in questo caso specifico) anche eventuale certificato medico che attesti il problema fisico.
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Cosa succede al medico del lavoro se dichiara il falso?
Il medico competente e il reato di falso | Il portale giuridico online per i professionisti – Diritto.it Introduzione L’attività del medico competente nell’ ambito operativo a lui riservato dal D.Lgs.81/08 è sempre più frequentemente oggetto di attenzione da parte dell’ autorità giudiziaria.
Il caso di specie, su cui si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte, è di particolare interesse, perché il thema decidendum, di natura penale, è esterno al complesso normativo della sicurezza del lavoro, ed attiene alla sua – per alcuni di sicuro sorprendente – qualificazione di estensore di un atto pubblico, con quanto ne consegue in termini di obblighi e doveri.
Il fatto Il dr. XY, medico competente della società cooperativa Z, viene riconosciuto nei due giudizi di merito responsabile dei reati a lui ascritti, a titolo di falsità materiale e di falsità ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, e condannato alle pene ritenute di giustizia.
- A XY “si contesta di avere contraffatto, in concorso con il legale rappresentante gli elettrocardiogrammi e l’esame spirometrico, atti facenti fede fino a querela di falso, di alcuni lavoratori, sovrapponendo alla data originariamente apposta, attraverso l’uso del “‘bianchetto’, quella dell’8 giugno del 2009, e, di conseguenza, le attestazioni di idoneità al lavoro in cui si attestava falsamente che i predetti lavoratori erano stati giudicati idonei alla mansione lavorativa di operaio ad essi assegnata in quella data, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo, vale a dire il 9 giugno del 2009”,
- Il ricorso
- Ricorre per Cassazione il difensore lamentando violazione di legge:
1) “in relazione agli artt.476 e 479, c.p., con particolare riferimento alla mancanza del dolo, posto che, lungi dall’agire allo scopo di favorire (il datore di lavoro), l’imputato ha modificato la data non con l’intenzione di alterare il documento e di formare un falso, ma solo allo scopo di ricondurre tutte le visite al momento in cui era effettivamente iniziato l’iter clinico, vale a dire al giorno 8.6.09, quando i lavoratori erano stati convocati dallo stesso imputato, iter che si era, poi, concluso il successivo 9.6.09, come dimostrato, tra l’ altro, dalla circostanza che in tale ultima data XY aveva visitato un altro lavoratore, convocato, a differenza dei precedenti, in quel giorno, cui aveva rilasciato tutta la certificazione con la data del 9.6.09; 2) in ordine al ritenuto concorso tra l’art.479 e 476, c.p., nel caso in esame non configurabile, in quanto la falsa attestazione della data di formazione degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici dei lavoratori A, B e C, non ha veste autonoma rispetto all’alterazione dei suddetti documenti, attenendo la falsità consistente nell’alterazione della data, alla essenza materiale del documento e non al suo contenuto ideale”.
- La decisione
- Così la Cassazione motiva la propria decisione.
- ” Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con riferimento al secondo motivo di impugnazione
- Come chiarito da tempo dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell’ affrontare il tema del concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto, trattandosi di documento alterato o contraffatto, non è possibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi in ordine al suo contenuto di veridicità, essendo, per l’appunto, irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso,
Può, dunque, affermarsi, che integra soltanto il delitto di falsità materiale di cui all’art.476 c.p., e non anche la ‘falsità ideologica’ punita dall’art.479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l’alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della ‘genuinità’ del documento, come, ad esempio, nel caso di formazione di un verbale attestante l’espletamento di una riunione non svolta (cfr.
- Cass., sez.
- V, 21/12/2005, n.14292, rv 234580; Cass., sez.
- V, 22/4/1997, n.5495, rv.208015; Cass., sez.
- V, 27/9/2005, n.38083, rv.233076).
- Orbene tale profilo non è stato minimamente preso in considerazione dalla corte territoriale.
- Il giudice di secondo grado, infatti, confermando la valutazione operata dal giudice del rito abbreviato, da un lato, ha correttamente ritenuto configurabile il delitto di falsità materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori A, B e C; dall’altro, ha confermato la sentenza, ritenendo la sussistenza del falso ideologico con riferimento alle attestazioni di idoneità al lavoro, pur riconoscendo la contraffazione di tali attestazioni nella parte in cui recano la data dell’8.6.2009, dimostrata dalla circostanza che esse non potevano risalire ad una data anteriore al 9.6.2009, ‘in cui sono stati effettuati gli accertamenti da cui è disceso il giudizio di idoneità’ (cfr.p.3 della sentenza).
Evidente, dunque, l’aporia interpretativa, che va sanata, tra l’avere riconosciuto, al tempo stesso, in relazione ai medesimi documenti (le attestazioni di idoneità al lavoro) l’avvenuta contraffazione e la sussistenza del falso ideologico. Si impone, pertanto, sul punto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati; esame che, ovviamente, coinvolgerà anche il profilo dell’elemento soggettivo del reato, che in tema di falsità documentale in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica, si presenta come dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato ‘in re ipsa’, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr., ex plurimis Cass., sez.
- Commento
- Il reato di falso
- La Suprema Corte si muove all’ interno di un indirizzo giurisprudenziale consolidato (peraltro disatteso dalle corti di merito), secondo il quale – sinteticamente – laddove si ravvisino gli elementi caratteristici del falso materiale, ciò risulta incompatibile con la qualificazione del fatto anche a titolo di falso ideologico, in quanto, con le stesse parole della sentenza, “appare irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso “.
- Escluso dunque il reato di falso ideologico per non cadere in tale contraddizione logica, resta ancora quello di falso materiale (consistente nell’ alterazione della data), per il quale viene richiesto alla Corte di Appello di rivalutare il profilo soggettivo del dolo dell’ agente, dovendosi infatti ritenere penalmente irrilevante l’ ipotesi di un falso materiale di natura colposa (che riveste più il carattere dell’ errore, pur colpevole, sul fatto attestato).
Nel caso di specie, verrà in rilievo nel nuovo giudizio la credibilità logica delle motivazioni addotte dal medico a giustificazione della propria condotta, che, pur non prive di pregio anche agli occhi della Cassazione, non appaiono però così solide.
Si intravvede infatti – per quanto si può comprendere dall’ esposizione sommaria dei fatti riportata in sentenza – una possibile motivazione della correzione, quella di poter fornire cioè a terzi (datore di lavoro e/o organo di vigilanza) documentazione (i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica) antedatata al giorno in cui era stato iniziato – anziché concluso – l’ iter clinico-diagnostico con la convocazione a visita (il giorno 8 giugno, in luogo del 9 in cui furono pacificamente eseguiti gli esami).
È pur vero – a sostegno della tesi difensiva di una condotta non dolosa – che per un altro lavoratore, convocato nella data del 9, la modifica in parola non era stata compiuta. Vi è inoltre, a favore dell’ imputato, il dato obiettivo del carattere palese dell’ alterazione al documento, operata mediante correttore (comunemente definito ‘bianchetto’), che potrebbe anch’ esso far propendere per la buona fede di un medico magari per altro verso forse si potrebbe imputare una certa “leggerezza” o “negligenza” (per attenersi rigorosamente alle espressioni della sentenza).
- Peraltro, per conforme giurisprudenza, è richiesto “un dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri, non essendo richiesto l’ animus nocendi vel decipiendi (vedi Cass., Sez.5^, 13 gennaio – 5 marzo 1999, n.3004),
- Non si tratta, però, di un dolo in re ipsa, perché anzi deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente”,
Su questi aspetti la Suprema Corte chiama a decidere il giudice del rinvio, speriamo in senso positivo per il medico. Natura della documentazione redatta dal medico competente Fa riflettere piuttosto, e merita un esame più approfondito in questa sede, il principio incontestato – e neppure oggetto di ricorso del difensore – che l’ atto formato dal medico competente in un ambito professionale essenzialmente privatistico (quale quello dell’ espletamento dell’ incarico di medico competente ai sensi dell’ art.38 e seguenti del D.Lgs.81/08, per nomina del datore di lavoro) abbia i caratteri di atto di fede privilegiata assimilato all’ atto pubblico, e sia dunque soggetto al relativo regime sanzionatorio.
I documenti qui pacificamente ritenuti tali consistevano nei referti di spirometrie ed ECG, eseguiti nell’ambito di un protocollo sanitario finalizzato alla espressione del giudizio di idoneità dei lavoratori, e nei correlativi giudizi di idoneità alla mansione specifica. E’ un dato acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza in rapporto a vari ambiti normativi che, ai fini della individuazione della natura di atto pubblico, non rilevi, a mente dell’art.357 c.p., la qualificazione pubblica o privata del soggetto che lo forma, quanto la finalità dell’ atto stesso.
Potrebbe tuttavia trovare applicazione almeno al fatto degli esami strumentali, la più ben più lieve fattispecie tipizzata dall’art.481 c.p., che, sempre all’interno dei delitti contro la fede pubblica, punisce: ” 1. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.
- II. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.
- Si tratta in questo caso di un reato proprio del professionista sanitario comunque inteso, compiuto nell’ esercizio della propria professione (come potrebbe essere il caso del medico competente), mentre il caso previsto e punito dall’art.476 c.p.
fa riferimento in senso più generale alla qualifica di pubblico ufficiale e/o alla formazione di un atto (falso nelle sue varie declinazioni) di natura pubblicistica, destinato a produrre effetti giuridici ulteriori rispetto alla sfera dei “fatti” di natura sanitaria che vengono attestati.
Una questione da dirimere è se, e in che misura, l’attività tipica del medico competente possa aver carattere pubblicistico, e, più specificamente, possa implicare effetti giuridici tali da poter integrare i caratteri di atto pubblico di fede privilegiata – e, di conseguenza, qualificare almeno in determinate circostanze la sua opera come quella di un pubblico ufficiale.
Appare innanzitutto evidente come l’ambito normativo attualmente coperto dal D.Lgs.81/08, e con esso il ruolo del medico competente che esso delinea, presenti un profilo di significativo interesse pubblicistico, anche con riferimento al rango costituzionale in cui si inserisce.
La dottrina ha sempre distinto un sistema pubblico, con principale funzione regolatoria e di controllo, ma anche di informazione ed assistenza, rappresentato dallo Stato, dalle Regioni e da tutte le pubbliche amministrazioni richiamate dalla norma (ASL, Direzione territoriale del lavoro, VV.F., INAIL, ecc.), da un sistema privato, che si può anche definire di livello aziendale, cui compete principalmente l’attuazione della normativa, in senso giuridico-formale, ma anche in senso tecnico-operativo.
La figura del medico competente, disciplinata dagli art.38 e seguenti del D.Lgs.81/08, appartiene, in quanto nominata dal datore di lavoro, a questo secondo sistema, ed esplica la propria azione a due livelli: -svolgimento di compiti propri (ad es. le varie norme in materia di sorveglianza sanitaria, la esecuzione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro); -attività di supporto/consulenza al datore di lavoro, sia a carattere obbligatorio (es.
Partecipazione alla valutazione dei rischi) che su richiesta dello stesso. In quest’ultimo caso è ben difficile che il medico competente possa rispondere di falso, eccezion fatta (e verosimilmente in concorso con il datore di lavoro) per il caso di “impedimento del controllo”, condotta che, in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, è punita dall’art.452- septies c.p.
di recente introduzione, in relazione ad azioni che illecitamente contrastino l’accesso e la vigilanza (incluso l’ intralcio e addirittura la compromissione degli esiti) da parte delle autorità competenti.
- Si tratta di delitto doloso che ad oggi risulta ben di rado contestato, né si è al momento a conoscenza di giudicati definitivi in materia per fatti inerenti la sicurezza del lavoro, ma che si potrebbe ben concretizzare con la produzione di documentazione a vario titolo falsa.
- Caratterizzazione della documentazione
- Occorre dettagliare meglio le diverse tipologie di documentazione che il medico competente è chiamato a redigere; gli atti professionali del medico competente hanno infatti un correlato materiale nella compilazione di documenti, cartacei o informatizzati:
a-con forma obbligatoria (es. le cartelle sanitarie e di rischio – che devono essere conformi all’ allegato 3A, D.Lgs.81/08); b-con forma libera, ma caratterizzate da contenuti stabiliti dalla legge (es. il giudizio di idoneità alla mansione specifica); c-con forma libera, che debbano però attestare l’avvenuto adempimento di un obbligo (es.
la relazione sanitaria da presentare all’atto delle riunione periodica di cui all’art.35, D.Lgs.81/08, nei casi in cui questa è prevista); d-a finalità medico-legale, in quanto previsti da norme particolari (referto, denunce, certificati, con o senza specifici format); e-professionali, non specificamente normati dal D.Lgs.81/08, che attestano – secondo le leges artis – l’ esecuzione di atti medici compiuti ai sensi dell’art.41, c.4 (ad es.
proprio gli esami strumentali eseguiti nell’ambito del protocollo sanitario stabilito, ivi definiti “esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente ). È pur vero che alcuni dei documenti sopra richiamati possono entrare a pieno titolo all’interno di un procedimento amministrativo definito dal D.Lgs.81/08, quale il ricorso avverso il giudizio di idoneità di cui all’art.41, c.9: in particolare, la cartella sanitaria e di rischio, di cui all’art.25, c.1, lett.c), e lo stesso giudizio di idoneità, redatto obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell’art.41, comma 6-bis, che si configurano quindi – secondo questa linea interpretativa – sin dalla loro formazione come documenti di fede pubblica.
- Proprio la data del giudizio rileva nel procedimento, in quanto la medesima norma stabilisce un termine tassativo di trenta giorni dalla comunicazione (da ciò si evince che le due date possono non coincidere, ma in questo caso è necessario che entrambe siano individuabili all’ interno del documento che comunica il giudizio, o dagli estremi di una trasmissione tracciabile alle parti interessate).
- Ugualmente la datazione rileva, in caso di ispezione dell’organo di vigilanza, ai fini della valutazione del corretto adempimento degli diversi obblighi di legge da parte del medico competente entro i termini di volta in volta previsti.
- E procedimento amministrativo è per sua natura la stessa vigilanza nei luoghi di lavoro, al netto dei possibili riflessi in ambito penale.
- Un tentativo di interpretazione unitaria
- In tutti i casi esaminati, è difficilmente contestabile l’evidenza oggettiva che questi documenti, pur essendo formati da un soggetto esterno alla pubblica amministrazione (il medico competente) in un contesto di interesse pubblico, ma non con evidente natura di atto pubblico (come è il caso dell’ attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute, che è compito del sistema cosiddetto privato, che fa riferimento alla responsabilità del datore di lavoro e alle varie figure aziendali), debbano poi, all’ occorrenza, far fede nell’ ambito di procedimenti amministrativi, e possano essere dunque considerati – in termini di finalità per così dire secondaria ed accessoria, ma assai rilevante a motivo della tutela penale cui sono sottoposti – come facenti fede sino a querela di falso.
- In altri termini, questo carattere sembrerebbe emergere con evidenza solo laddove la documentazione fosse prodotta alla pubblica amministrazione (per comprovare l’adempimento di un obbligo), o da questa richiesta ed acquisita nel corso dell’ attività di vigilanza (per nulla dire dei casi in cui la materia fosse di interesse penale e la documentazione dovesse malauguratamente entrare nel processo penale).
- Eppure, se tale diviene in queste situazioni, la si dovrebbe considerare tale anche ex ante, proprio in vista di tali possibili – e indubbiamente prevedibili – sviluppi.
- Pacificamente un carattere pubblicistico si appalesa anche nella citata documentazione medico-legale cui il medico competente è obbligato in presenza di specifiche previsioni normative, quali le denunce, i referti e le certificazioni INAIL di malattia professionale: su questa non è utile in questa sede diffondersi ulteriormente.
- Se la tesi dell’applicabilità del reato di falso alla cartella sanitaria e di rischio del medico competente è sostenuta da Masciocchi, che ne sottolinea anche l’idoneità probatoria in ambito processuale, è invece sintomatico che un illustre giurista, con grande esperienza nel campo della sicurezza del lavoro come Beniamino Deidda, nel recentissimo testo citato in nota (3), non affronti per nulla il problema in una trattazione pur estesa ed approfondita delle responsabilità penali del medico competente: si tratta infatti di un tema assai scivoloso.
- Enfatizzare infatti oltre misura il carattere funzionalmente pubblicistico dell’ attività del medico competente può infatti portare a conseguenze persino imprevedibili, rendendo la sua posizione ancora più precaria di quanto non appaia già nella rappresentazione corrente, schiacciata tra l’ assolvimento di obblighi propri (che non sono solo quelli esplicitati dalla norma, ma sono anche, ad esempio, il dovere assoluto di tutela della salute del lavoratore) e l’ adempimento, anch’ esso leggibile in filigrana nella normativa, di un ruolo consulenziale e di supporto all’ azione di prevenzione del datore di lavoro (che, oltretutto, in caso diverso rimarrebbe relegato al ruolo di «terzo pagante» del servizio fornito dal medico competente, con l’ unico potere di designare il professionista senza poter in alcun modo interagire con questi al di fuori di momenti di consultazione imposti dalla stessa normativa).
Nel caso della esecuzione di un atto medico come un esame strumentale non è invece di assoluta evidenza che la modifica della data di esecuzione possa essere trattata alla stregua del documento attestante il giudizio di idoneità o della cartella sanitaria e di rischio, in presenza di una specifica norma incriminatrice quale il citato art.481 c.p.
- Nel caso specifico, anche la data che si apprende recasse il giudizio di idoneità (8 giugno) era “falsa” proprio in relazione (o conseguente) alla alterazione della data degli esami strumentali (da qui è possibile che discendesse la censurata condanna anche per falso ideologico).
- Occorre dunque recepire il messaggio di questa sentenza della Cassazione, che richiama il medico competente a responsabilità che forse non sono prima facie così evidenti, ma pur presenti, e il cui perimetro, però, dovrebbe probabilmente essere meglio delimitato dal legislatore.
- Il medico competente dovrebbe quindi aver ben presente caso per caso la pluralità di ruoli – incluso quello evidenziato dalla Cassazione – che gli sono attribuiti, per poter assolvere in modo efficace (e deontologicamente corretto) al proprio compito.
- Conclusioni
- La sentenza in commento apre forse ulteriori scenari potenzialmente tragici per il medico competente nel suo difficile cammino professionale, dopo l’annosa questione del contributo alla valutazione dei rischi?
- Ci permettiamo di concludere con una nota di maggiore ottimismo: la corretta tenuta della documentazione tecnico-professionale, comunque denominata, è un obbligo deontologico per tutti i medici, ed il medico competente non può far eccezione.
- La giurisprudenza, sia civile che penale, nonché la riflessione medico-legale, hanno da tempo enucleato criteri di correttezza applicabili alla tenuta della documentazione, che possono e devono essere conosciuti ed applicati puntualmente.
- Se e quando fatti di questa natura ricadono sotto la lente della giustizia penale, l’ attenzione a mantenere un corretto comportamento professionale, non solo sotto gli aspetti tecnici, ma anche deontologici, può infatti valere ad esimere il medico da ogni responsabilità – o almeno a fornirgli solide argomentazioni difensive in sede di indagini preliminari o di processo.
- Viceversa, ogni leggerezza, anche l’ uso di un banale e (apparentemente) innocente ‘bianchetto’, può esporre il fianco a censure anche pesanti come quella subita nei giudizi di merito da questo sfortunato collega.
- Paolo Del Guerra
- dirigente medico di medicina e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Azienda USL Toscana Centro – Unità Funzionale PISLL di Empoli
- Corrispondenza:
- Paolo Del Guerra
- Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Centro, Unità Funzionale PISLL, via dei Cappuccini, 79 – 50053 Empoli
[email protected] sCass., sez. V pen., 3 giugno 2010, n.29764. Fanelli J. Gli illeciti concernenti l’effettività dei controlli. In: (a cura di Giunta F, Micheletti D.) Il nuovo diritto penale della sicurezza del lavoro, Giuffré ed., Milano, 2010; p.318-ss: qui si parla di ruolo funzionalmente pubblicistico, che ne giustifica anche la sottoposizione a controllo pubblico.
- Per una trattazione esaustiva del tema in relazione al medico competente si veda Deidda B, Monni L.
- La responsabilità penale del medico competente.
- Giappichelli ed., Torino, 2015; p.23-ss.
- Si veda in merito anche Cass., III sez.pen., 15 gennaio 2013, n.1856, in materia di contributo del medico competente alla valutazione dei rischi.
Sicurezza sul lavoro: profili di responsabilità. Adempimenti. Procedure. Formulario. IPSOA – INDICITALIA Wolters Kluver, Assago (MI) 2010; p.411-ss. Cfr. nota 4. Codice di Deontologia Medica 2014, artt.25-26. Consultabile all’URL: accesso al 12.05.16 : Il medico competente e il reato di falso | Il portale giuridico online per i professionisti – Diritto.it
Cosa accade nel caso in cui il medico di controllo non trovi il lavoratore in malattia nel suo domicilio?
Quali sono le sanzioni in caso di assenza? – In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è inoltre tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.
Perdita dell’indennità di malattia, fino a 10 giorni (in caso di assenza al primo controllo); Decurtazione del 50% dell’indennità di malattia (in caso di assenza al secondo controllo); Perdita totale dell’indennità di malattia (in caso di terza assenza al controllo); Sanzioni disciplinari, che possono comprendere anche il licenziamento per giusta causa (se recidivo), come stabilito dalla sentenza 24682/2016 della Corte di Cassazione.
Ricordiamo, inoltre, che se la visita viene fatta fuori dalle fasce orarie di reperibilità, il lavoratore non può essere sanzionato.
Che controlli fa il medico del lavoro?
Il medico del lavoro può prescrivere accertamenti Il medico può prescrivere accertamenti ed esami specifici come analisi del sangue e delle urine, obbligatori per alcuni lavori quali la conduzione del carrello elevatore o di automezzi superiori ai 35 q.li (camion).
Cosa fare se il datore di lavoro non rispetta le limitazioni?
Il datore di lavoro deve fornire tutti i mezzi per poter far si che questo avvenga e inoltre ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore sulle norme di sicurezza. Il lavoratore può rivolgersi al RLS quando il Datore di Lavoro non rispetta le limitazioni indicate dal Medico Competente.