Cosa Sono Le Obbligazioni?
Elvira Olguin
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Contents
- 1 Cosa sono e come funzionano le obbligazioni?
- 2 Quali sono i rischi di investire in obbligazioni?
- 3 Che differenza tra obbligazioni e azioni?
- 4 Che differenza c’è tra fondi e obbligazioni?
- 5 Cosa fare con le obbligazioni in perdita?
- 6 Perché le obbligazioni sono meno rischiose delle azioni?
- 7 Quali obbligazioni convengono?
- 8 Quali sono le obbligazioni che rendono di più?
Cosa sono le obbligazioni in parole semplici?
L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il c.d. “debitore”) è vincolato ad eseguire una prestazione (e cioè a tenere un comportamento attivo di “dare o fare” od un comportamento negativo di “non fare”) suscettibile di valutazione economica (c.d.
- Patrimonialità della prestazione” indicata dall’ art.1174 c.c.) nei confronti di un altro soggetto (il c.d.
- Creditore”).
- Obbligazione di Carmelo Di Luca Cardillo 1.
- Nozione e natura giuridica Il codice civile non fornisce una definizione espressa di obbligazione, ma dalla struttura complessiva dell’istituto (la cui disciplina è inserita nel Libro Quarto giustappunto intitolato “Delle obbligazioni”) è possibile ricavarne sia la nozione che le caratteristiche principali e sostanziali.
Invero, l’obbligazione, si caratterizza quale rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il c.d. “debitore”) è vincolato ad eseguire una prestazione (e cioè a tenere un comportamento attivo di “dare o fare” od un comportamento negativo di “non fare”) suscettibile di valutazione economica (c.d.
- Patrimonialità della prestazione” indicata dall’ art.1174 c.c.) nei confronti di un altro soggetto (il c.d.
- Creditore”).2.
- Fonti È l’ art.1173 c.c.
- Che, innanzitutto, indica le fonti dell’obbligazione stabilendo che, sotto il profilo genetico, la stessa trova spunto nel contratto o nel fatto illecito ovvero in ” ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico “.
L’obbligazione quindi può trovare la sua fonte o nell’autonomia negoziale delle parti (obbligazione contrattuale) purché consentita dall’ordinamento (c.d. “contratti atipici” ex art.1322 c.c.), in un c.d. ” fatto illecito ” (obbligazione extracontrattuale di cui all’ art.2043 c.c.
responsabilità contrattuale se il comportamento inadempiente viola l’obbligazione sorta dall’autonomia negoziale ( art.1218 c.c.) e, quindi, il regolamento di interessi disciplinato con un contratto tipico e/o atipico (sia nel senso di un inadempimento assoluto alla prestazione dovuta sia per un inesatto adempimento sia infine per un adempimento tardivo); responsabilità extracontrattual e (c.d. ” responsabilità aquiliana “) tutte le volte in cui la responsabilità del debitore trova spunto in un comportamento (sia esso colposo per negligenza, imprudenza ed imperizia o doloso per il caso di comportamento assunto volontariamente con coscienza ovvero anche a titolo “oggettivo” secondo gli artt.2048 / 2054 c.c. per i fatti posti in essere da altre persone o derivanti da cose con cui sia ha una specifica relazione) che, violando il precetto del neminem laedere, abbia determinato un ” danno ingiusto ”
Per ” danno ingiusto ” si considera un comportamento antigiuridico che abbia determinato la lesione di un diritto assoluto (diritti reali) o di diritti collegati allo status della persona (c.d. ” diritti della personalità “) ed anche qualsiasi lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento come la lesione dei diritti di credito, di situazioni di fatto protette dall’ordinamento (c.d.
” possesso “), della lesione dell’interesse legittimo (consistente nella violazione ad opera della P.A. delle regole poste a tutela dell’interesse generale) e la turbativa delle trattative precontrattuali. Non si considera, invece, ingiusto il danno tutte le volte che: è causato nell’esercizio di un proprio diritto (nei limiti imposti dall’ordinamento); è stato arrecato nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine della Pubblica Amministrazione; è arrecato con il consenso del danneggiato o il danno è stato arrecato per legittima difesa.
La responsabilità per inadempimento di cui sopra (nelle sue diverse accezioni di ” contrattuale ” ed ” extracontrattuale “) obbliga al risarcimento del danno nei confronti del creditore ancorché le due forme di responsabilità presentino però rilevanti differenze di disciplina.
Onere della prova : nella responsabilità contrattuale all’attore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito ed è, invece, sul debitore convenuto che cade l’onere della prova di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione è dovuto a causa a lui non imputabile (ex art.1218 c.c.c.d. ” inversione dell’onere della prova “). In materia di responsabilità extracontrattuale, la regola è che l’attore ha l’onere di provare il fatto illecito e, quindi, non solo l’evento dannoso, ma anche la colpevolezza (dolo o colpa) nella condotta dell’autore del danno ed il relativo nesso causale. Costituzione in mora : l’istituto della mora, disciplinato all’ art.1219 c.c., opera automaticamente per la responsabilità extracontrattuale, mentre è richiesta una specifica attività di intervento del creditore per la responsabilità contrattuale (” il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto “. In proposito si parla di mora ex persona ). Risarcimento del danno: i n tale ambito i due profili di responsabilità si riferiscono, per ciò che attiene alla quantificazione del danno, agli stessi criteri. Infatti, l’ art.2056 c.c. rinvia agli artt.1223, 1 226 e 1227 c.c.
Le due voci di danno nello specifico si suddividono nel danno emergente e nel lucro cessante intesi, il primo, come ogni perdita o mancata acquisizione di una utilità già presente nel patrimonio del danneggiato ed il secondo come ogni mancato guadagno che si sarebbe avuto se il fatto illecito non fosse stato realizzato.
- Tale forma di risarcimento ” per equivalente ” (che sussiste solo in quanto diretta ed immediata conseguenza della lesione) coesiste con quella c.d.
- In forma specifica ” che impone al danneggiante di ripristinare la situazione ” quantitativa e qualitativa ” che si sarebbe avuta in mancanza del fatto illecito.
Per ciò che attiene la quantificazione dell’obbligazione risarcitoria (c.d. ” quantum “) opera il principio della c.d. ” compensatio lucri cum damno ” in virtù del quale la prestazione risarcitoria non può superare l’entità del danno sofferto dal danneggiato.
- Si esclude infatti la natura punitiva dell’obbligazione risarcitoria essendo considerato come ingiusto ogni ulteriore profitto del titolare della situazione giuridica lesa.
- Ancora, è applicabile alla responsabilità da fatto illecito anche il principio della ” irrisarcibilità dei danni ” che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art.1227 c.c.
” concorso del fatto colposo del creditore “). Ulteriori principi comuni anche alla responsabilità contrattuale sono, poi, quelli previsti dall’ art.2058 c.c, che consente al danneggiato di chiedere la reintegrazione in forma specifica e quelli previsti dall’art.2056 c.c.
in base al quale il ” lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso “. Non viene invece riconosciuto nel nostro ordinamento il risarcimento di un danno morale ex art.2059 c.c. collegato ad una situazione di inadempimento contrattuale. L’ art.2056 c.c. norma di ” collegamento tra le due aree di responsabilità ” non fa, infine, alcun richiamo all’ art.1225 c.c.
(intitolato ” prevedibilità del danno “) dato che, nell’ambito della responsabilità da fatto illecito, sembra obiettivamente difficile poter utilizzare una disposizione che limita il risarcimento ai danni prevedibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Termini di prescrizione : uno dei profili distintivi che maggiormente segna le differenze sussistenti tra i due ambiti di responsabilità (quella contrattuale e quella extracontrattuale) si ha in materia di prescrizione. Infatti, il diritto al risarcimento in caso di inadempimento contrattuale è caratterizzato da un termine più lungo di prescrizione, quello ordinario di dieci anni ( art.2946 c.c.), che rende la posizione del danneggiato più favorevole che nella responsabilità aquiliana, dove il diritto al risarcimento del danno è, invece, soggetto ordinariamente al più breve termine di prescrizione di cinque anni ( art.2947, comma 1, c.c.).
4. Struttura L’esame della struttura dell’obbligazione evidenzia i seguenti immanenti caratteri: – sotto il profilo soggettivo la presenza di almeno due soggetti il ” debitore ” (lato passivo) ed il ” creditore ” (lato attivo). Se c’è, poi, un solo debitore e/o un solo creditore, l’obbligazione si dice soggettivamente semplice, mentre, in caso contrario, si dice soggettivamente complessa,
All’interno di quest’ultima categoria (di obbligazioni soggettivamente complesse) opera la distinzione tra obbligazioni parziarie, quando ciascun debitore o creditore è obbligato o può pretendere soltanto la sua parte ed obbligazioni solidali quando, invece, i più debitori e creditori rispondono ognuno per la totalità della prestazione o per l’adempimento dell’intera obbligazione.
Nel caso di obbligazione solidale l’adempimento dell’obbligazione nella sua totalità, ad opera di uno solo dei debitori, così come la prestazione pretesa e ricevuta da parte di un solo creditore, libera tutti gli altri debitori. Ove non sia espressamente previsto, ai sensi dell’ art.1294 c.c.
- La presenza di più debitori fa presumere la solidarietà passiva mentre, per ciò che riguarda i creditori, solo la legge o la volontà delle parti può stabilire la sussistenza di una solidarietà attiva.
- La prestazione oggetto del rapporto obbligatorio che può consistere sia in un ” comportamento di contenuto positivo ” sia in un ” comportamento negativo ” deve, ex art.1174 c.c.
, esser suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un ” interesse anche non patrimoniale ” del creditore. La ” prestazione ” deve quindi: possedere il carattere della patrimonialità dovendo essere suscettibile di valutazione economica; corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore; essere suscettibile di esecuzione (e cioè essere possibile); essere lecita (e quindi non contraria alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume); essere determinata o determinabile (ed in questa ipotesi la sua determinazione può anche esser affidata ad un terzo il c.d.
Arbitratore ” o individuata secondo un criterio oggettivo di riferimento).5. Oggetto L’oggetto della obbligazione deve esser distinto dalla ” prestazione ” che è invece il bene o l’attività dovuta dal creditore e può constare, per quanto detto all’inizio, sia in un comportamento in sé (che prescinde dai risultati desiderati per come accade nelle obbligazioni che trovano la loro fonte nei rapporti con le professioni intellettuali) sia in un apposito risultato da conseguire.
Nella prima ipotesi si parla di ” obbligazioni di mezzi ” mentre nella seconda si ha una ” obbligazioni di risultato “. Nel caso in cui l’oggetto della prestazione coincida con una sola prestazione si è in presenza di una ” obbligazione oggettivamente semplice “, mentre nel caso in cui l’oggetto preveda una pluralità di prestazioni si ha una obbligazione ” oggettivamente complessa “.
Sotto quest’ultimo profilo si è poi soliti operare una distinzione tra obbligazioni ” cumulative “, quando il debitore deve ed è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni, ed obbligazioni ” alternative ” quando invece il debitore si libera eseguendo una sola prestazione la cui scelta può esser rimessa allo stesso debitore, al creditore o ad un terzo ( art.1286, comma 1, c.c.).
Nel caso della c.d. ” obbligazione facoltativa ” si è invece in presenza di una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi scegliendo di eseguirne una diversa.6.Estinzione La distinzione tra obbligazioni facoltative ed obbligazioni alternative rimarca poi ulteriori differenze nel caso di estinzione della prestazione.
- Infatti, nel caso della obbligazione facoltativa se si estingue la prestazione il debitore si libera dalla propria obbligazione, mentre nel caso della obbligazione alternativa egli resta obbligato ad eseguire una delle prestazioni residue.
- Sempre in materia di estinzione dell’obbligazione si distinguono infine i casi di estinzione ” naturale ” che si hanno con l’adempimento del debitore consistente nella ” esatta esecuzione della prestazione dovuta ” (in proposito l’ art.1176 c.c.
pone l’attenzione sul dovere di diligenza incombente sul debitore mentre l’a rt.1218 c.c. evidenzia i profili di responsabilità ad eccezione delle ipotesi di impossibilità della prestazione per causa non imputabile quando la prestazione non venga eseguita esattamente), dai casi diversi dall’adempimento che vengono invece distinti tra ” satisfattori ” e ” non satisfattori ” a seconda che l’interesse del creditore trovi o meno soddisfacimento.
la compensazione che si ha quando due persone sono obbligate l’una verso l`altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti sussistendo determinate condizioni ( art.1241 c.c.); la confusione che si ha quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona ( art.1253 c.c.); la datio in solutum che si ha quando il debitore, con il consenso del creditore, esegue una prestazione diversa da quella dovuta ( art.1197 c.c.); la novazione che si ha quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso ( novazione oggettiva, art.1230 c.c.) o quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario ( novazione soggettiva, art.1235 c.c.);
Sono, invece, modi non satisfattori di estinzione dell’obbligazione:
la rinuncia al credito vicina e similare alla ipotesi di estinzione; la remissione che si ha quando il creditore comunica al debitore la volontà di rinunciare al suo diritto di credito, sempre che il debitore non dichiari entro un congruo termine di non volerne profittare ( art.1236 c.c.); l’ impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore ( art.1256 e ss c.c.).
Alle superiori ipotesi si aggiungono clausole generali quali la prescrizione del diritto, la risoluzione del contratto o la rescissione, la morte del debitore se la prestazione non è trasmissibile iure ereditatis, l’avverarsi della condizione risolutiva. Per approfondimenti:
Studi sull’indebito e sull’arricchimento senza causa, di Moscati Enrico, Cedam, 2012.
Cass. Civ., Sez. I, n.12147/2006 ” principio informatore della materia cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento del danno, considerata l’evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione in un contrapposto interesse prevalente dell’autore della condotta lesiva “.
Cosa sono e come funzionano le obbligazioni?
Come funzionano? Se acquisti un’obbligazione versi del denaro a chi l’ha emessa (detto ’emittente’) che lo utilizza per finanziarsi e si impegna a restituirtelo alla scadenza fissata e a pagarti un interesse (cedola). In pratica è come se facessi un prestito che ti viene restituito con gli interessi.
Cosa si intende per obbligazioni?
L’obbligazione (o bond) è un titolo che conferisce all’investitore che lo compra il diritto a ricevere, alla scadenza definita nel titolo, il rimborso della somma versata e una remunerazione a titolo di interesse (chiamata cedola).
Quali sono i rischi di investire in obbligazioni?
Il rischio emittente – Per quanto le obbligazioni siano considerate un investimento sicuro, abbiamo visto che possono essere soggette a qualche rischio. Infatti, come per ogni prestito, il pericolo maggiore di un investimento in obbligazioni è che il debitore (in questo caso l’azienda o lo Stato che emette l’obbligazione) non sia più in grado di restituire il capitale ricevuto in prestito. La valutazione, che a seconda dell’agenzia può variare, viene espressa su una scala con diversi punteggi: i punteggi migliori corrispondono ad investimenti relativamente sicuri, i cd. investment grade, I punteggi più bassi, invece, si trovano nella parte inferiore della scala, e rappresentano gli investimenti più rischiosi ma anche più redditizi, i cd.
speculative grade (o non investment grade ). Ecco perché, a parità di tipologia e di scadenza, non tutti i bond offrono lo stesso rendimento: meno l’emittente è considerato affidabile, maggiore è il rendimento atteso. Rischio e rendimento, infatti, sono strettamente legati, in quanto un investimento più sicuro darà di norma un rendimento minore rispetto ad un investimento più rischioso.
Inoltre, come avevamo visto nell’articolo precedente, il rischio può dipendere anche dalla tipologia dell’obbligazione emessa. Per tale motivo, uno stesso emittente potrebbe emettere titoli obbligazionari caratterizzati da livelli di rischio differenti.
Che differenza tra obbligazioni e azioni?
Differenza tra azione e obbligazioni: diritti dell’azionista contro i diritti dell’obbligazionista – Una delle principali differenze tra azioni e obbligazioni riguarda i diritti dell’azionista e dell’obbligazionista, che sono strettamente correlati con la tipologia di rendimento che queste due tipologie di titoli possono rendere all’investitore.
- Ma quali sono le differenze tra azioni e obbligazioni in questo senso? Quando gli investitori acquistano azioni di una società, diventano uno dei tanti proprietari (shareholders) dell’azienda,
- Questa proprietà comporta sia diritti, sia responsabilità: la maggior parte delle azioni garantiscono diritto di voto in senso proporzionale per quanto riguarda l’assemblea degli azionisti che esprime il consiglio di amministrazione dell’azienda.
Questa tipologia di diritto interessa poco ai piccoli azionisti, ma gli azionisti più grandi possono plasmare la strategia dell’azienda e avere il diritto di indirizzare la strategia e la direzione che il management dell’azienda prende. Per quanto riguarda l’investitore e il piccolo azionista, ciò che interessa è che il prezzo delle azioni può aumentare (o diminuire) di valore nel tempo, consentendo agli investitori di vendere la propria partecipazione a un prezzo superiore di quello di acquisto e realizzare un profitto.
Ma, ovviamente, non c’è alcuna garanzia che ciò accada perché il valore delle azioni si può anche svalutare nel tempo. I consigli di amministrazione delle aziende possono anche distribuire i propri profitti attraverso il pagamento di dividendi agli azionisti. Bisogna ricordare che la distribuzione dei dividendi non è garantita ed è soggetta all’approvazione del board.
Lo svantaggio dell’acquisto di azioni è che agli azionisti non viene promesso alcun ritorno economico. I prezzi delle azioni possono scendere in modo significativo. E nel caso la società vada in fallimento, gli azionisti sono gli ultimi a essere compensati.
- In questo scenario, l’investitore potrebbe perdere l’intero investimento.
- Gli obbligazionisti, al contrario, si trovano in una posizione più sicura se la società fallisce.
- Questo perché rientrano nella categoria dei creditori e quindi vengono rimborsati prima degli azionisti.
- Inoltre, anche se l’emittente è inadempiente sui suoi debiti, c’è molto spesso una possibilità di recupero, anche se a un livello ridotto.
Diciamo che, a meno di casi estremi di default, il rendimento delle obbligazioni è slegato dalle performance dell’azienda. Questo per l’investitore può essere una fonte di sicurezza, ma può trattarsi di un’arma a doppio taglio in caso di performance aziendali negative.
Quanto rendono oggi le obbligazioni?
Movers/Titoli di stato
DESCRIZIONE | Var% | Ora |
---|---|---|
BTP-1AG34 5% | 0,21 | 17.39 |
BTP-1AG39 5% | 0,19 | 17.35 |
BTP TF 1,85% LG25 EU | 0,10 | 17.06 |
BTP TF 1,45% MG25 EU | 0,07 | 16.56 |
Perché investire in obbligazioni?
Investire in obbligazioni a tasso fisso: VANTAGGI – Ricapitolando, investire in obbligazioni a tasso fisso presenta vantaggi e svantaggi. Ecco di seguito un sommario:
Prevedibilità dei flussi di interesse. Certezza del rimborso del capitale investito se portato a scadenza. Volatilità minore delle azioni. Classe di investimento ideale per preservare il capitale.
Quali sono le obbligazioni che rendono di più?
Migliori obbligazioni Sovranazionali
Denominazione | ISIN | Scadenza |
---|---|---|
BEI 4,5% | XS0427291751 | 15/10/2025 |
BEI 4,125% | XS0290050524 | 15/04/2024 |
BEI 4% | XS0219724878 | 15/10/2037 |
EFSF 3,875% | EU000A1G0AJ7 | 30/03/2032 |
Quanto fruttano le obbligazioni?
Titoli di Stato
Nome | Prezzo Rif.prec | Rendimento |
---|---|---|
Btp Tf 2,45% Ot23 Eur | 99.965 | 24.5804 |
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 99.818 | 4.2341 |
Btp-1nv23 9% | 100.413 | 5.0191 |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 99.547 | 4.580755 |
Che differenza c’è tra fondi e obbligazioni?
Domande frequenti – Che differenza c’è tra obbligazioni e fondi obbligazionari? Le obbligazioni sono strumenti finanziari emessi dalle società per reperire liquidità, acquistabili singolarmente, mentre i fondi obbligazionari sono dei fondi comuni di investimento gestiti dalle SGR (Società di Gestione del Risparmio), le quali mettono insieme le somme di più risparmiatori e le investono come un unico patrimonio.
Cos’è il rating? Il rating è il merito creditizio di cui godono le società che emettono un titolo come, ad esempio, un’obbligazione, e viene calcolato secondo specifici parametri da apposite agenzie (le agenzie di rating). Gli ETF obbligazionari sono vantaggiosi? A conti fatti, gli ETF obbligazionari rimangono tra le soluzioni più interessanti sul mercato finanziario: hanno costi contenuti, sono strumenti molto liquidi e offrono buone possibilità di diversificazione in portafoglio.
*Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti alla variabilità del mercato e possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito.
Cosa succede quando scade obbligazione?
La cedola fissa delle obbligazioni – Nel caso della cedola fissa il pagamento non cambia nel tempo, viene così deciso fin dall’inizio l’ammontare che verrà dato ai creditori (gli investitori), in cambio del prestito che questi hanno fatto all’azienda.
- Il pagamento può essere periodico: trimestrale, semestrale, annuale.
- Le obbligazioni hanno una scadenza predeterminata.
- Quindi ogni contratto obbligazionario scadrà: ma cosa succede quando scade? L’azienda, o il debitore in generale, restituirà i soldi versati inizialmente come prestito più l’ultima cedola.
La somma di denaro inizialmente prestata equivale al prezzo di emissione dell’obbligazione, e quindi al prezzo al quale l’investitore ha comprato l’obbligazione direttamente emessa dall’azienda. Questo è lo schema di una obbligazione che paga una cedola annuale e che ha una scadenza dopo cinque anni: Come possiamo vedere fino al quinto anno l’azienda o l’emittente paga una cedola fissa, l’interesse per il prestito, e l’ultimo anno paga l’ultima cedola e il capitale inizialmente prestato.
Quale è l’investimento più sicuro?
1) Libretto postale – Tra gli investimenti sicuri più amati dagli italiani troviamo il libretto postale, considerato un vero e proprio salvadanaio per chi mette al primo posto il risparmio. Il libretto postale è un prodotto finanziario di Poste Italiane.
Sono tre le tipologie disponibili emesse da Cassa Depositi e Prestiti (CDP): libretto Smart, libretto Ordinario e quello dedicato ai minori. Una volta aperto il libretto postale è possibile sottoscrivere i Buoni fruttiferi postali per assicurarsi un maggior rendimento. I libretti postali maturano interessi sulla somma depositata a risparmio, variabili in base al prodotto scelto.
Tra tutti, il più conveniente è il libretto Smart con offerta Supersmart, che offre un rendimento annuo lordo del 3% (a 270 giorni). Il libretto postale è un investimento sicuro? I costi di gestione bassi e la sicurezza del deposito sono i due principali vantaggi dell’investimento nel libretto postale.
Cosa fare con le obbligazioni in perdita?
Opzione #4 – Disinvestire dai fondi obbligazionari in perdita – Questa opzione può essere difficile da percorrere. Sia che tu voglia disinvestire
per aumentare l’efficienza del tuo portafoglio (l’opzione 2 che hai appena letto)
oppure per uscire definitivamente dai tuoi fondi obbligazionari
la decisione non è mai semplice. Chiediti quindi: perchè voglio disinvestire? Possono esserci molti motivi:
Hai bisogno di liquidità Vuoi migliorare l’efficienza dei tuoi investimenti e passare agli ETF Hai cambiato idea, ora odi le obbligazioni e vuoi passare ad altro
In qualunque di questi casi, per disinvestire dal tuo fondo obbligazionario in perdita dovrai fare due cose. La prima è quella di valutare attentamente se ci sono costi di uscita all’interno del foglio informativo e nel KIID del tuo prodotto. La seconda è procedere alla vendita delle quote del fondo.
- Ci sono prodotti progettati per disincentivare l’investitore ad abbandonare il fondo, trattenendo una commissione aggiuntiva in caso di disinvestimento prima di un certo periodo.
- Non stupirti se questi prodotti sono anche i più costosi.
- Spesso è voluto.
- Trovi questi costi proprio nel prospetto informativo, ecco perchè ti consiglio di guardare prima quello.
Se non ci sono costi, o questi sono molto ridotti, allora vendere il fondo obbligazionario in perdita potrebbe essere poco costoso. A questo punto si aprono due scenari:
Per disinvestire dal fondo obbligazionario in perdita che ti è stato collocato dalla banca, dovrai contattare la SGR di riferimento e comunicare la tua volontà di voler disinvestire. Successivamente, potrai compilare i moduli del caso, indicare il mezzo di pagamento con cui vuoi avere il rimborso e quindi aspettare 3-7 giorni.
Se vuoi disinvestire da un fondo obbligazionario quotato che si trova già nel tuo conto titoli, allora la situazione è più semplice. Dovrai solo inserire l’ordine di vendita.
Rifletti molto bene prima di prendere una decisione di questo tipo. Disinvestire potrebbe essere una decisione sbagliata quando è presa in modo emotivo e senza un progetto a supporto. Pensa inoltre alla fiscalità. Se deciderai di disinvestire il tuo fondo obbligazionario in perdita, produrrai una minusvalenza.
Quale investimento è più liquido?
Cosa influenza la liquidità – Uno strumento finanziario è tanto più liquido quanto minori sono i costi di transazione, la perdita di capitale che la conversione può comportare ed i tempi necessari per la conversione stessa. Diversi sono i fattori che incidono sulla liquidità di uno strumento finanziario:
la negoziabilità di uno strumento finanziario, a sua volta influenzata dalla trasferibilità dello stesso e quindi dalla sua circolazione nel mercato secondario e dal fatto che lo strumento sia quotato. la vita residua dello strumento finanziario (i titoli obbligazionari sono tanto più liquidi quanto più vicina è la scadenza). la credibilità dell’emittente. l’ampiezza, lo spessore e l’elasticità del mercato nel quale lo strumento è trattato.
Perché le obbligazioni sono meno rischiose delle azioni?
3. Rischio – Analizzando quanto detto in merito ai rendimenti, appare subito chiaro che tendenzialmente gli investimenti in obbligazioni sono meno rischiosi di quelli in azioni, banalmente perché nel primo caso il rendimento è ben definito in partenza. Tuttavia, in genere nei mercati finanziari a un rischio maggiore corrisponde un rendimento atteso più elevato,
Quali obbligazioni convengono?
Gestione e Considerazioni Strategiche – Esistono varie tipologie di obbligazioni, dalle ordinarie alle subordinate, callable e convertibili. Le obbligazioni sovrane, emesse dai governi, sono considerate più sicure, mentre le obbligazioni corporate, emesse da aziende, offrono rendimenti più alti a fronte di un maggiore rischio.
Le obbligazioni legate all’inflazione, come i green bond, stanno guadagnando interesse grazie alla loro capacità di proteggere il capitale dall’inflazione. Le obbligazioni convertibili consentono la conversione dei titoli in azioni, offrendo un’esposizione al rischio diversa. Le obbligazioni high yield, nonostante i rendimenti più alti, richiedono gestione attenta e dovrebbero rappresentare una piccola parte di un portafoglio ben diversificato.
Gli investimenti obbligazionari richiedono una gestione oculata. Equilibrare rendimenti e rischi è cruciale e comprendere come i cambiamenti nei tassi di interesse possano influire sul valore delle obbligazioni è essenziale. Dato che l’investimento obbligazionario può diventare complesso, specialmente quando si integra con altre classi di asset, è prudente rivolgersi a consulenti finanziari esperti.
Quali sono le obbligazioni meno rischiose?
Obbligazioni Upper Tier II – Sono considerate meno rischiose delle obbligazioni Tier One. Con durata minima di 10 anni nel caso di andamenti negativi non prevedono la cancellazione delle cedole, ma solo la sospensione. Le cedole saranno, infatti, pagate successivamente il primo anno di utile.
Che differenza c’è tra bond e obbligazioni?
Le obbligazioni (o, per dirla all’anglosassone, i bond) sono titoli di debito emessi da società o enti pubblici allo scopo di raccogliere direttamente tra i risparmiatori, quindi a condizioni più vantaggiose rispetto ai prestiti bancari, capitali da investire.
Quali sono le obbligazioni che rendono di più?
Migliori obbligazioni Sovranazionali
Denominazione | ISIN | Scadenza |
---|---|---|
BEI 4,5% | XS0427291751 | 15/10/2025 |
BEI 4,125% | XS0290050524 | 15/04/2024 |
BEI 4% | XS0219724878 | 15/10/2037 |
EFSF 3,875% | EU000A1G0AJ7 | 30/03/2032 |
Come capire le obbligazioni?
I prezzi sul mercato obbligazionario – Sul mercato i prezzi dei bond sono calcolati come una percentuale del valore nominale. Il modo più semplice per capire come funzionano i prezzi delle obbligazioni è aggiungere uno zero al prezzo di mercato. Ad esempio, se un bond è quotato a 99 sul mercato, il prezzo è $990 per ogni $1.000 di valore nominale, per cui il titolo scambia sotto la pari.
Se il bond è quotato a 101, il suo costo sarà pari a $1.010 per ogni $1.000 di valore nominale, e quindi il titolo scambia sopra la pari. Se il bond è quotato a 100, il suo costo sarà di $1.000 per ogni $1.000 di valore nominale, e quindi il titolo scambia alla pari. Il valore “alla pari” è il valore nominale.
Gran parte dei bond sono emessi leggermente sotto la pari e possono poi essere scambiati sul mercato secondario con uno sconto o un premio rispetto al valore nominale in base a tasso di interesse, credito e altri fattori. In sintesi, quanto i tassi di interesse salgono, i nuovi bond offrono agli investitori interessi più elevati rispetto alle emissioni meno recenti che tendono quindi a scendere di prezzo.
In caso di una flessione dei tassi di interesse, tuttavia, saranno i bond meno recenti a pagare interessi più elevati agli investitori, per cui verranno venduti con un premio. In un’ottica di breve termine, un calo dei tassi di interesse può far salire il valore di un’obbligazione in portafoglio, mentre un aumento dei tassi può causare una perdita di valore.
Nel lungo periodo, tuttavia, un rialzo dei tassi di interesse può incrementare i guadagni in un portafoglio obbligazionario dato che i proventi derivanti dai bond in scadenza sono reinvestiti in obbligazioni con rendimenti più elevati. Al contrario, in un contesto di tassi di interesse in calo i proventi derivanti dai bond giunti a scadenza saranno reinvestiti in nuove obbligazioni che pagano interessi inferiori, con una potenziale riduzione dei guadagni nel lungo periodo.