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Cosa Sono Le Plusvalenze?

Cosa sono le plusvalenze in parole semplici?

La plusvalenza è la differenza positiva tra il prezzo di un tesserato (il costo residuo iscritto a bilancio) e il prezzo di cessione e genera un ricavo immediato iscritto al conto economico.

A cosa servono le plusvalenze?

Cosa sono le plusvalenze fittizie nel calcio? – Una plusvalenza nel mondo del calcio può anche essere fittizia, Si parla di doping amministrativo per cui in passato ci sono stati processi e l’unico caso accertato e punito, che coinvolse Chievo Verona e Cesena nel 2018.

  1. Sono operazioni finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello in realtà esistente, scambiandosi giocatori gonfiando i prezzi per mettere nei loro bilanci due valori patrimoniali più alti di quelli che avevano precedentemente, portando benefici meramente contabili per sistemare artificiosamente i bilanci.
  2. Spesso in queste operazioni al limite sono coinvolti giocatori delle giovanili o riserve il cui valore non è ancora del tutto riconosciuto ufficialmente, assumendone uno più alto di quello reale.
  3. Tutto questo non rende un club più ricco, ma aiuta a mascherare le perdite giocando sulla salute finanziaria dello stesso portandone benefici.

Quando si ha una plusvalenza?

Quando un’impresa effettua la cessione di un bene strumentale la cui utilità è ripartita su più esercizi, la differenza tra valore di cessione e valore residuo da ammortizzare determina la formazione di una plusvalenza patrimoniale.

Quando la plusvalenza è reato?

La plusvalenza non è un illecito ma gonfiarla è reato © Agenzia Nova – Riproduzione riservata Nel calcio tecnicamente la plusvalenza è il guadagno che una società ottiene con la vendita di un calciatore, sottraendo la quota di ammortamento del cartellino che era ancora a bilancio.

  1. Il caso che sta montando, a seguito di indagini delle procure locali, parte dal sospetto che alcune società sportive possano aver utilizzato la plusvalenza per far pareggiare i conti creando di fatto un falso in bilancio.
  2. La plusvalenza, di per se, non è un illecito ma gonfiarla, manipolando l’effettiva correttezza del bilancio di una società quotata in borsa, è un reato.

Al momento le indagini che in Italia riguardano diverse società di calcio sono appena state avviate e quindi il reato è presunto. La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di acquisto di un giocatore e quello di vendita: per il cartellino di un calciatore acquistato a un milione di euro e rivenduto dopo alcuni anni a dieci milioni di euro, la plusvalenza ammonta a nove milioni di euro.

Per il cartellino di un giocatore acquistato a dieci milioni di euro e rivenduto a un milione di euro, la minusvalenza ammonta a meno nove milioni di euro. Al momento della redazione del bilancio la società quindi deve registrare, sul giocatore che ha acquistato valore +9 milioni di euro e su quello che ha perso valore -9 milioni di euro.

In questo caso la combinazione tra le due operazioni porta il bilancio in pareggio. Ovviamente il pareggio non è facilmente perseguibile, poiché un investimento di dieci milioni di euro può avere una minusvalenza di -9 milioni e un altro da un milione di euro invece può avere una plusvalenza di +3 milioni di euro.

Alla redazione del bilancio, quindi, la società – in quest’ultimo caso – dovrebbe annotare una perdita di sei milioni di euro (dati dalla sottrazione dei 3 guadagnati sui 9 persi). Il bilancio a quel punto andrebbe in rosso e la società, in questo caso calcistica, potrebbe vedersi negata la partecipazione a competizioni.

Sono due, quindi, i nodi che le indagini delle procure dovranno sciogliere: da un lato accertare se sia stato gonfiato il meccanismo lecito della plusvalenza generando quindi un illecito; dall’altro lato stabilire quali norme determinano l’effettivo valore di mercato del cartellino di un giocatore.

Per sciogliere il primo quesito si dovrà indagare sulle operazioni di cessione: ad esempio se un giocatore della squadra A è stato ceduto alla squadra B che a sua volta lo ha dirottato alla squadra C, in cambio di due giocatori, il cui valore complessivo supera quello del primo giocatore, si può parlare di plusvalenza gonfiata ma tuttavia va considerato che non esistono a oggi parametri oggettivi, ma soltanto soggettivi, per la valutazione di un giocatore.

Per risolvere il secondo quesito, va considerato poi che un giocatore acquistato a dieci milioni di euro, nel periodo in cui è stato tesserato e ha giocato, ha generato comunque utili e anche se viene rivenduto a un prezzo inferiore non è detto che la società debba registrare una perdita in bilancio, perché questa potrebbe essere stata colmata dagli utili.

Tuttavia vanno accertati, e di questo si occuperanno gli inquirenti, i parametri che stabiliscono il valore di mercato di un giocatore e che non hanno a che fare con il solo rendimento sportivo e le condizioni fisiche dell’atleta, ma anche con le norme contrattuali che – per ognuno di loro – disciplinano il pagamento dei diritti di trasferimento da un club a un altro.

Fino a quando non verranno emanati da parte degli organi competenti alla disciplina del mercato sportivo dei parametri oggettivi di valutazione ai quali le squadre di calcio debbano adeguarsi la materia appare comunque nebulosa. Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova © Agenzia Nova – Riproduzione riservata : La plusvalenza non è un illecito ma gonfiarla è reato

Chi deve pagare la plusvalenza?

Chi vende un immobile è tenuto a pagare delle imposte? In quali casi? – È giusto sapere che nella compravendita chi acquista va incontro a delle spese, ma anche il venditore, in certi casi, sostiene dei costi; in particolare deve pagare la tassa sulla plusvalenza,

Come si genera plusvalenza?

Quando si genera una plusvalenza? – In ambito finanziario la plusvalenza prende il nome di capital gain o, in alternativa, guadagno in conto capitale, E con tutti questi termini viene identificata la differenza tra:

il prezzo di vendita o di rimborso di un dato strumento finanziario, come le azioni, le obbligazioni convertibili, le operazioni a premio il prezzo di acquisto o di sottoscrizione dello stesso strumento finanziario,

Si dà, in ogni caso, plusvalenza solo quando la differenza sia di segno positivo, È possibile ottenere capital gain quindi nei casi in cui una azione, ad esempio, viene venduta ad un prezzo che risulta essere superiore rispetto all’importo esborsato per l’acquisto.

  1. La plusvalenza, in un contesto di investimenti, rappresenta comunque una porzione del rendimento totale, dal momento che non tiene in considerazione gli eventuali incassi periodici quali i dividendi.
  2. Anche nel settore degli investimenti immobiliari, per fare un secondo esempio, il meccanismo della plusvalenza non cambia.

Si dà plusvalenza quando si produce un aumento di valore del dato bene immobile rispetto al valore del momento di acquisto. Se si cede un immobile, quindi, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo al momento della vendita.

Quante tasse si pagano sulle plusvalenze?

Imposta sostitutiva del 26% – Al momento della cessione, in sede di atto notarile, alla plusvalenza da cessione di immobili può essere applicata un’ imposta sostitutiva (dell’IRPEF) del 26% (art.1 co.496 della Legge n.266/2005). Resta fermo che non è invece possibile applicare il regime della tassazione separata.

  1. Questo tipo di tassazione è alternativo alla tassazione ordinaria IRPEF indicata sopra.
  2. In questo caso il notaio è tenuto ad effettuare la funzione di sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per te per versarla all’Erario.
  3. La determinazione della plusvalenza tassabile è identica rispetto alla tassazione IRPEF, tuttavia, in questo caso non possono essere sfruttati gli oneri deducibili e detraibili IRPEF ( deduzioni e detrazioni ).

L’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze immobiliari deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24, con le modalità previste dall’art.17 del D.Lgs.n.241/97.

Come si recuperano le plusvalenze?

Plusvalenze: cosa sono? Ecco come usare il capital gain Cosa sono le plusvalenze? Sono i guadagni che ottieni dalla compravendita di investimenti finanziari e dalla loro cessione a titolo oneroso. Cosa significa il termine plusvalenza? Si tratta della parola usata dal fisco italiano per indicare il guadagno su di uno strumento finanziario.

Ottieni un guadagno quando vendi un titolo azionario, o un’obbligazione, o un fondo comune, a un prezzo superiore rispetto a quello a cui l’hai acquistato. Il guadagno ottenuto dalla vendita di uno strumento finanziario è chiamato “capital gain”. Plusvalenze, come si recuperano? Il credito fiscale ottenuto con le plusvalenze si può recuperare compensandole con delle minusvalenze ottenute da prodotti che producono redditi.

Attenzione, però, alla scadenza: le minusvalenze possono essere usate per compensare le plusvalenze nell’anno in cui sono realizzate e nei quattro successivi, poi scadono e non potranno più essere utilizzate per la compensazione. Il regime fiscale funziona in un modo particolare per cui le plusvalenze sui titoli potranno essere compensate in modo diverso a seconda degli strumenti finanziari che le hanno generate. Cosa Sono Le Plusvalenze Come leggere la tabella? Come primo passo cerca la riga corrispondente al prodotto che hai venduto in perdita. Se per esempio hai venduto dei bond in perdita, posizionati sulla seconda riga. Scorri ora le varie caselle della riga: dove trovi “sì”, vuol dire che puoi vendere il prodotto indicato in quella colonna in guadagno e sfruttare le minusvalenze che hai accumulato.

Dove vanno le plusvalenze?

Plusvalenza in bilancio, dove inserirla? – Trattandosi di un elemento chiave per valutare il reddito d’impresa, la plusvalenza va registrata nel, In particolare, è necessario inserirla all’interno del, nella sezione dedicata a proventi e oneri finanziari.

È importante, in questa fase, sottolineare che la sezione del conto economico varia in base alla tipologia di plusvalenza, o meglio: a seconda del tipo di evento da cui ha origine. Possiamo infatti distinguere tra le plusvalenze ordinarie e le plusvalenze straordinarie. Le plusvalenze ordinarie vanno incluse nella sezione A) Valore della produzione, alla voce “altri ricavi e proventi”.

Le plusvalenze straordinarie, invece, vanno nella sezione E) Proventi e oneri straordinari, alla voce “proventi”.

Come evitare tassa plusvalenza?

La plusvalenza per la cessione di un immobile non è sempre dovuta, ma va pagata solo a determinate condizioni. Innanzitutto la tassazione è dovuta quando tra l’acquisto e la vendita dell’immobile sono passati meno di 5 anni. Invece, se la vendita avviene dopo i 5 anni, la plusvalenza immobiliare non è tassata.

Quanto dura la plusvalenza?

1) Cos’è la PLUSVALENZA e quando deve essere pagata? – La plusvalenza è la tassazione sulla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto aumentato delle imposte e delle spese sostenute e va pagata se vendi casa PRIMA DI 5 ANNI DAL MOMENTO IN CUI L’HAI ACQUISTATA.

Cosa succede se non si dichiarano le plusvalenze?

Trading on line e Fisco: cosa rischia chi non comunica i guadagni Cosa Sono Le Plusvalenze Cosa Sono Le Plusvalenze La pandemia ha accelerato i trend che già erano in atto prima del Covid. Con i vari lockdown, gli italiani hanno avuto più tempo per stare in casa, facendo così più acquisti online, guardando di più Netflix e Prime Video, Ma non solo. Le categorie di lavoratori che non sono state colpite dai danni economici, hanno anche avuto modo di accrescere i propri risparmi, non uscendo e quindi non spendendo.

Ad aumentare è stato anche il numero di chi si è avvicinato al trading online : ricerche su parole chiave come Forex, futures o sono cresciute da 1,5 milioni al mese, fino a 3,6 milioni nel periodo del lockdown. Attenzione, però, perché anche sui guadagni ottenuti con app di trading online, bisogna pagare le tasse,

Le rendite finanziarie in Italia sono soggette a tassazione, Facciamo un esempio molto semplice: compro un’azione a 100 euro, la rivendo a 200 euro. Il guadagno è di 100 euro, commissioni a parte. Questa plusvalenza è soggetta all’imposta sul rendimento (capital gain), pari al 26%.

Si paga il 12,5%, invece, nel caso dei Titoli di Stato. Quindi incasserò 74 euro (100 euro di guadagno meno 26 euro), ottenendo quindi un accredito di 174 euro sul conto. In questo caso la banca ha agito da sostituto di imposta, trattenendo la somma di capital gain che girerà poi all’Erario. Ma nel caso di piattaforme estere o app sullo smartphone, che fare? Negli ultimi mesi le app che consentono di fare trading online sono sempre più diffuse.

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E il caso ne è una prova evidente. Ma se per aprire un conto online serve pochissimo tempo, non si può certo dire lo stesso nel caso del pagamento delle imposte su eventuali rendite. “Ad oggi la normativa di riferimento rimane quella dell’articolo 67 del Testo unico in materia di imposte sul reddito relativo al capital gain “, spiega al ilgiornale.it Filippo Caruso, avvocato tributarista.

In linea generale si può affermare che chiunque investe fa trading online e deve ricordarsi che ogni provento realizzato deve essere tassato e, se il denaro investito è trasferito all’estero, deve anche essere dichiarato nel quadro RW del Modello Redditi ai fini del monitoraggio fiscale”. Solitamente anche per le rendite derivanti da attività di trading online si paga il capital gain con un’aliquota pari al 26%.

“Ci possono essere casi in cui è prevista la tassazione marginale, ossia il guadagno si somma agli altri redditi prodotti nell’anno e sconta la relativa aliquota Irpef”. E chi si dimentica di dichiarare, cosa rischia? “Qualora l’investitore non dichiari le operazioni al Fisco, oltre a vedersi accertata l’imposta relativa alle plusvalenze realizzate, rischia di incorrere in sanzioni amministrative e, superate determinate soglie, anche penali”.

  1. Sugli importi non dichiarati, infatti, si possono applicare sanzioni salatissime che arrivano fino al 240% dell’imposta evasa.
  2. Il Fisco si prende il suo tempo.
  3. Fino a 7 anni, per gli investimenti effettuati genericamente su piattaforme estere,
  4. Ma il termine si può prolungare fino a 14 anni, nel caso di operazioni effettuate in alcuni Paesi considerati dall’Agenzia delle Entrate “a rischio”.

Prima di ricevere un eventuale cartella esattoriale, l’investitore-contribuente che decide di pagare la tassa su quanto guadagnato, può optare per un ravvedimento operoso, Diversamente, potrà valutare soluzioni di pagamento agevolato, una volta ricevuto l’accertamento.

  • Il capital gain, ossia il “guadagno in conto capitale” è regolato dal Dl 66 del 24 aprile 2014 e riguarda gli scambi di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, derivati e valute.
  • Prima l’aliquota era fissata al 20%, poi con l’ultima disposizione di legge la soglia è stata alzata all’attuale 26%.

Ma nel caso un investimento generasse una perdita (capital loss), allora c’è la possibilità di recuperare le minusvalenze con successivi investimenti. In questo caso si accumula una minsvalenza che è possibile utilizzare per abbassare la tassazione di eventuali plusvalenze future.

  • La minusvalenza, infatti, genera un credito fiscale che può essere recuperato nei 4 anni successivi.
  • Attenzione perché, come sempre accade quando si parla di tasse e fisco, non è tutto così semplice come sembra.
  • Ci sono alcuni strumenti finanziari, infatti, che non consentono di recuperare la perdita maturata.

Si tratta di quelli che secondo il Fisco generano i cosiddetti “redditi di capitale”, come ad esempio gli Etf, i fondi comuni di investimento, i dividendi delle azioni e le cedole delle obbligazioni. Le minusvalenze, invece, si possono recuperare e compensare con strumenti che generano “redditi diversi”, come le azioni, obbligazioni, Etc, Etn, futures e certificate.

  • Un investitore ha in portafoglio un fondo di investimento che genera una perdita di 1.000 euro.
  • Se decidesse di venderlo – perché i guadagni o le perdite si realizzano solo nel momento della vendita dello strumento finanziario – maturerà per l’anno in corso e fino ai successivi 4 anni, una minusvalenza di 1.000 euro.

Se vendesse delle azioni, maturando un guadagno di 1.500 euro, allora pagherà il capital gain del 26% soltanto su 500 euro, poiché gli altri 1.000 euro verrebbero incassati senza imposte, compensando così la minusvalenza in essere. RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMA Grazie. Riceverai newsletter giornaliere di financialounge.com. : Trading on line e Fisco: cosa rischia chi non comunica i guadagni

Che plusvalenza ha fatto la Juve?

Dal decreto di perquisizione si evince anche che è di 322,7 milioni di euro il valore delle plusvalenze contabilizzate dalla Juventus nei bilanci approvati negli anni che vanno dal 2019 al 2021.

Perché la Juve è stata punita per le plusvalenze?

La ragione sta nelle 14 mila pagine di atti trasmessi dalla Procura di Torino. Le intercettazioni e documenti nel fascicolo proverebbero la volontà dei dirigenti Juventus di realizzare con le compravendite incrociate « plusvalenze artificiali in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato».

Chi non deve pagare la plusvalenza?

Dopo 5 anni – Se rivendi il tuo immobile dopo 5 anni dall’acquisto, anche se generi un guadagno importante, la differenza d prezzo non rappresenta una plusvalenza, quindi non devi pagarci nessuna tassa sul “guadagno”. Le plusvalenze dopo 5 anni non sono assoggettate né a IRPEF nè imposta sostitutiva,

Dove non si pagano le plusvalenze?

Quali paesi europei non applicano imposte sul capital gain? – Un certo numero di paesi europei non riscuote tasse sulla tassazione dei proventi finanziari. Questi includono Belgio, Lussemburgo, Slovacchia, Repubblica Ceca, Svizzera e Turchia, Tra i paesi che prevedono l’applicazione di un’imposta sui proventi finanziari vi sono, Repubblica Ceca, Grecia e Ungheria hanno le aliquote più basse della zona UE, al 15%.

STATO TASSAZIONE PERSONALE SUI REDDITI TASSAZIONE SUL CAPITAL GAIN
Austria Tassazione progressiva dal 25% al 55% 27,5%
Belgio Tassazione progressiva dal 25% al 50%. I primi € 8.000 sono esentasse.
Bulgaria Aliquota forfettaria del 10% sul reddito mondiale (compreso il capital gain) 10%
Croazia Aliquote fiscali progressive da 24% (fino a 30.000 HRK base imponibile mensile) al 36% (oltre 30.000 HRK base imponibile mensile). 12% 1
Cipro Aliquote fiscali progressive dal 20% al 35% (il il primo EUR 19.500 è esentasse). 20% 2
Repubblica Ceca 15%, con un’aliquota fiscale aggiuntiva del 7% per reddito da lavoro dipendente e da impresa reddito superiore in totale a 48 volte lo stipendio medio. 15%
Danimarca Aliquote progressive dal 25% al 56,6%. 27% al di sotto di DKK 55.300 (7.413 EUR) e il 42% oltre
Estonia Tasso forfettario del 20% sul reddito mondiale, incl. il guadagno (i primi 6.000 euro sono esentasse)
Finlandia Aliquote progressive fino al 56,4%. 30% fino a EUR 30.000 e 34% oltre EUR 30.000
Francia Aliquote progressive fino al 49%. Tassa forfettaria del 30%, o; aliquote fiscali progressive (per le azioni possedute prima del 2018 possibilità di applicare uno sconto per durata della detenzione) + 17,2%
Germania Aliquote fiscali progressive dal 14% al 47,475% (più tassa ecclesiastica, se applicabile) partecipazione <1%: tasso forfettario del 26.375% incl. tassa ecclesiastica (o aliquota fiscale personale, se inferiore) partecipazione ≥ 1%: 60% del capitale guadagno con aliquota fiscale personale
Grecia Aliquote fiscali progressive dal 9% al 44% 15%
Ungheria 15% 15%
Irlanda Aliquote progressive dal 20% al 50% 33%
Lettonia Aliquote progressive dal 20% al 31,4% 20%
Lituania Aliquote progressive dal 15% al 20%
Lussemburgo Aliquote progressive dal 0% al 45,78% – 3
Malte Aliquote progressive dal 15% al 35% Dal 15% al 35%
Olanda Aliquote progressive dal 37,35% al 49,5% 26,25% (2020) / 26,9% (2021)
Polonia Aliquote progressive dal 17% al 32%
Portogallo Aliquote progressive dal 14,5% al 48% Forfait del 28% con una riduzione del 50% del la base imponibile
Romania 10% 10%
Slovenia Aliquote progressive dal 16% al 50% 27,5%
Spagna Aliquote progressive dal 19% al 48% Aliquote progressive dal 19% al 23%
Svezia Aliquote progressive dal 30% al 50% 30% (per azioni non detenute in ISK)
Svizzera Aliquote fiscali progressive a livello federale (dallo 0,77% all’11,5%) e nella maggior parte livello dei cantoni (di massimo circa 41,27%)
Regno Unito Aliquote progressive dal 20% al 45% – 0% se SEIS o EIS– 10% se Entrepreneurs’ Relief oInvestors’ Relief qualifies – 20% in caso contrario

1 A meno che le azioni siano state detenute meno di 2 anni.– 2 A meno che le azioni siano di una società che detiene proprietà immobiliare a Cipro.– 3 Per i residenti fiscali in Lussemburgo: • Le azioni detenute <6 mesi sono tassate al aliquote ordinarie progressive dell'imposta sul reddito (max 45,78%) + assicurazione dipendenza contributo dell'1,4%: • Azioni detenute ≥6 mesi e non significative (ovvero inferiore o uguale al 10% insieme al coniuge o ai figli) partecipazione nel capitale interessato società sono esentasse • Azioni detenute ≥6 mesi e significative partecipazione nel capitale interessato azienda: tassata alla ½ aliquota globale (max.22,89%) + assicurazione dipendenza contributo dell'1,4%. Un'indennità / tassa rimborso di EUR 50.000 (raddoppiato per il coniugi / partner imponibili congiuntamente) si applica alle plusvalenze da cessione di partecipazioni significative (e capitale plusvalenze da cessione di immobili), rinnovabile ogni 10 anni.

STATO TASSAZIONE SUL CAPITAL GAIN
Hong Kong
Belize
Singapore
Malesia
Isole Cayman

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Come si dichiarano le plusvalenze?

QUADRO RT – Plusvalenze di natura finanziaria – Questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art.67, comma 1, lett.

  1. Da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
  2. Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art.67, comma 1, lett.
  3. C) del TUIR.
  4. Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art.67, comma 1, lett.

c), del TUIR sono assoggettate alla medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis (art.1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n.205 del 2017). Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art.67, comma 1, lett.

Da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui alla terr. C) realizzate dal 1° gennaio 2022. Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art.2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282 e successive modificazioni.

– Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023 Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che devi inserire, clicca su “Aggiungi modulo” in alto a destra per compilare altri moduli. Inserisci le ulteriori informazioni nel modulo aggiunto. Clicca sul numero del modulo, in alto a destra, per visualizzare tutte le informazioni inserite. In caso di errore seleziona “Rimuovi modulo”, per eliminare il nuovo modulo. SEZIONE I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art.67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

– Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023 SEZIONE II – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art.67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art.3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89). SEZIONE III – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art.67, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art.13 del d.lgs.4 marzo 2014, n.44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. SEZIONE IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e dalla cessione di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza L’art.5, comma 1, lett.

  1. C) e d), del d.lgs.29 novembre 2018, n.142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art.68 del TUIR.
  2. Ai sensi dell’art.13, comma 6, del citato decreto legislativo, tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  3. Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art.68 del TUIR nella previgente formulazione.

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art.67, comma 1, lettera c) e c) bis, del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. SEZIONE V – Minusvalenze non compensate nell’anno In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro. – Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023 SEZIONE VI – Riepilogo importi a credito In questa sezione vanno indicate l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione, la parte dell’eccedenza compensata in F24 e l’eventuale credito residuo. Inoltre indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata. SEZIONE VII – Partecipazioni rivalutate (art.2 D.L.n.282 del 2002 e successive modificazioni) Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 15 novembre 2022 ai sensi dell’art.2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall’art.5, legge n.448 del 2001.

L’art.29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 ha prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2022.

Pertanto, le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento per le partecipazioni qualificate e non qualificate deve essere effettuato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022 per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. – Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023

Che cos’è la plusvalenza e come si quantifica?

Come si calcola? – Per fare il calcolo della plusvalenza immobiliare, basta sottrarre il prezzo di acquisto al prezzo di vendita dell’immobile. Questa differenza positiva rappresenta la plusvalenza immobiliare, che va utilizzata come base imponibile per calcolare la relativa tassazione,

Calcolare la tassazione è invece più complesso, perché dipende dalla modalità scelta per il pagamento. Chi sceglie di pagare la plusvalenza immobiliare insieme agli altri redditi IRPEF dichiarati, pagherà in base al suo scaglione contributivo. Quando invece si sceglie di pagare l’aliquota del 26% al momento del rogito notarile, il calcolo è nettamente più semplice.

Per definire l’esatto ammontare della plusvalenza immobiliare, si devono prima sottrarre le spese deducibili, quindi approfondiamo questo argomento nel prossimo paragrafo.

Quante tasse si pagano sulle plusvalenze?

LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE* di Eugenio Maccarinelli, aggiornato al febbraio 2010 *N.B. Per conoscere le variazioni apportate dalle leggi successive consulta la pagina Un argomento che sta a cuore a tutti i trader. nel senso che sul cuore ci sta il portafoglio. sono le tasse sul capital gain. che se ho ben capito lo Stato si comporta come i giocatori delle tre carte. che alla fine se vinci tu le tasse sulle plus gliele paghi sempre.

mentre quando sono loro che devono restituirti le minus. ti dicono che se le vuoi devi giocare ancora. Siccome io le minus le conosco bene. che le mie hanno tanti zeri. mi son detto che forse a capirci qualcosa in più ci sarebbe solo da guadagnarne. che magari quando il fisco viene a pignorarmi la pensione.

li faccio scappare a colpi di minus. che pur di non restituirmele, quelli se ne vanno. almeno per quattro anni, se ho capito bene. Su NG e ML se n’era fatto un gran parlare. che ho deciso di vederci più chiaro. e così ho raccolto tutti gli interventi.

  1. Chi diceva bianco e chi diceva nero.
  2. E poi ho chiesto a quelli di Directa che la sanno lunga.
  3. Che adesso è proprio tutto chiaro.
  4. E faccio domanda di residenza sulla Luna.
  5. Dove il LIFO sarà come da noi è il LIPU.
  6. Anche se dovessi rinunciare alla polenta e osei.
  7. Il Genio Che cos’è il capital gain, in parole semplici? Se si compra un’azione a 100 e la si rivende a 110, la differenza (110-100) costituisce una plusvalenza.

Quando invece il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza. Il capital gain è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla compravendita di azioni o altri valori mobiliari. Su di esso grava l’imposta del 12.5% – introdotta col Decreto Legge 461/97, entrato in vigore il 01/07/98 – che va pagata secondo le modalità dei diversi regimi di risparmio.

  1. Quali sono i regimi di risparmio? I regimi previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, del risparmio amministrato, del risparmio gestito,
  2. Nel regime della dichiarazione il cliente di una Banca o Sim provvede personalmente sia a decidere gli investimenti, sia a svolgere gli adempimenti fiscali.

Chi lo sceglie deve riportare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella sua dichiarazione dei redditi.Importante: le plusvalenze sono redditi a tassazione separata, che non confluiscono nel reddito complessivo. L’imposta del 12.5% è fissa e indipendente dall’ammontare del reddito.

  • Nel regime del risparmio amministrato il cliente provvede di persona agli investimenti, ma delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la quale agisce quindi come “sostituto d’imposta”.
  • Nel regime del risparmio gestito il cliente delega alla Banca o Sim sia l’attività di gestione del proprio capitale, sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti.
  • Un investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di vari intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim.
  • Come e quando si paga l’imposta sulla plusvalenza?
  • Chi ha scelto il regime della dichiarazione riceve i proventi completi delle vendite di titoli, senza ritenute di imposta, e deve preoccuparsi di calcolare e indicare lui stesso nella dichiarazione dei redditi quanto versare allo Stato come imposta sul capital gain complessivo.
  • Per chi sceglie invece il regime del risparmio amministrato, è la Banca o Sim che preleva l’imposta dalle plusvalenze derivate dalle vendite di titoli, e la versa allo Stato con cadenza mensile.
  • A chi utilizza il regime del risparmio gestito l’intermediario addebita l’imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i titoli presenti in portafoglio al prezzo dell’ultimo giorno dell’anno.

Tale valorizzazione del portafoglio, peculiare del risparmio gestito, produce di fatto un’imposta su un guadagno “virtuale”, non ancora realizzato.Per equiparare a tale trattamento fiscale anche gli altri regimi di risparmio, era stato introdotto un farraginoso meccanismo detto “equalizzatore”, che è stato poi abrogato con il Decreto Legge n.350/01.

  • Come e quando si compensano le minusvalenze nei diversi regimi? In tutti e tre i casi la minusvalenza accumulata nel periodo di imposta è compensabile solo nei quattro periodi d’imposta successivi.
  • Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo va perduto.

Nel regime della dichiarazione il calcolo deve farlo l’investitore stesso, ricostruendo la movimentazione del suo portafoglio secondo il metodo LIFO (last in first out = l’ultimo a entrare è il primo a uscire). Va mantenuta evidenza di tutti gli acquisti e si compensano i risultati delle operazioni di vendita procedendo a ritroso, cioè considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi.

Se alla fine dei conti ci si ritrova con una minusvalenza, la si può compensare con plusvalenze derivanti dalla chiusura di un rapporto amministrato o gestito, oppure “la si mette da parte” per dedurla dalle plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi. Nel regime amministrato l’intermediario calcola le plus/minusvalenze a ogni singola operazione di vendita conteggiando il costo con il metodo del prezzo medio d’acquisto.

Quando, detratte le eventuali precedenti perdite, risulta un utile, trattiene l’imposta del 12,5%; quando invece risulta una minusvalenza, la utilizzerà per compensare le plusvalenze successive, poiché quelle sulle quali ha già trattenuto l’imposta non rientrano più nel conto.

  1. In questi ultimi due casi, se a fine anno restano delle minusvalenze, la Banca o Sim le utilizzerà per compensare le plusvalenze realizzate entro il quarto anno successivo.
  2. Se il contribuente ha scelto il regime della dichiarazione, la responsabilità dei calcoli grava su di lui, altrimenti sull’intermediario.
  3. In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile dedurre le minusvalenze dal reddito?

Le minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze della stessa natura, cioè con guadagni su compravendite di titoli. In nessun caso possono essere dedotte da redditi di altra natura, ad esempio stipendi o affitti, e nemmeno dal reddito complessivo del contribuente.

  • Chi ha aperte più posizioni con diverse Banche e Sim, può compensare le minusvalenze di un rapporto con le plusvalenze di un altro?
  • La compensazione di minusvalenze e plusvalenze è normalmente possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, solo tra posizioni in regime dichiarativo.
  • Le posizioni in regime amministrato o gestito hanno tutte un trattamento fiscale autonomo, con la sola eccezione della cessazione del rapporto di custodia titoli mediante la cessione di tutti i titoli posseduti e la chiusura del conto.
  • In questi casi l’intermediario rilascia un’apposita certificazione delle plus/minusvalenze o del “risultato di gestione” maturati nel corso del rapporto.
  • Disponendo di tale certificazione, si possono riportare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi per compensare le plusvalenze derivanti da rapporti in regime dichiarativo.

Oppure si possono trasferire le perdite certificate di un rapporto amministrato o gestito in un altro rapporto amministrato e compensarle con eventuali plusvalenze successive. Non è invece possibile compensare le minusvalenze di un rapporto amministrato con le plusvalenze di un altro rapporto gestito.

Un’ultima opzione, anziché chiudere il rapporto “amministrato”, è di richiedere semplicemente il passaggio al regime dichiarativo.Così le minusvalenze certificate verranno indicate nella dichiarazione dei redditi e sarà possibile compensarle con le plusvalenze già maturate o successivamente ottenute in regime dichiarativo.

Chi decide di cambiare Banca o Sim può trasferire le minusvalenze del vecchio rapporto su quello nuovo? Innanzitutto va ricordato che, se oltre ai soldi si trasferiscono anche dei titoli, il vecchio intermediario deve certificare il prezzo di carico originario dei titoli, in modo da consentire a quello nuovo di calcolare correttamente il capital gain.

  1. Se invece, ad esempio, anche per sveltire la pratica, si vende tutto e si trasferiscono solo liquidi, basta richiedere la certificazione della minusvalenza maturata.
  2. Consegnandola alla nuova Banca o Sim si potranno compensare le perdite pregresse con le plusvalenze successive.
  3. Se infine si vogliono riunificare più rapporti soggetti a regimi fiscali diversi, si devono liquidare quelli in regime amministrato e gestito richiedendo le relative certificazioni.

Sarà allora possibile compensare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi operando in regime dichiarativo. E chi opera con due intermediari, con uno dei due rapporti in utile e l’altro in perdita, può fare qualcosa? In regime amministrato la compensazione tra due rapporti è prevista solo se entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: quello con la posizione in attivo deve versare allo Stato l’imposta sulle plusvalenze che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva.

  1. Solo in caso di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con un diverso intermediario.
  2. Se uno dei rapporti è in regime gestito, per compensare le minusvalenze occorrerebbe chiuderlo anche se si opera con un solo intermediario.

La sua certificazione permetterà di compensare le plusvalenze di rapporti in regime dichiarativo o di altri rapporti amministrati intestati al contribuente. Se opero con un intermediario estero su titoli esteri, devo pagare l’imposta sulla plusvalenza in Italia o all’estero? Per chi ha residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario e della società che ha emesso le azioni.La norma è l’art.23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore dal 1/1/2004.

Dall’intermediario estero si riceve pertanto la plusvalenza al lordo dell’imposta, e occorre comportarsi secondo il regime della dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei redditi, e infine versare l’imposta allo Stato italiano in sede di pagamento Irpef.

Inoltre, se nel periodo d’imposta l’ammontare complessivo dei propri investimenti esteri eccede i 12.500 euro, occorre compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modulo per il “monitoraggio valutario” convertendo gli importi in valuta estera al cambio medio mensile (mentre per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni).

Le plusvalenze dei residenti all’estero sono tassate in Italia? Normalmente no. A norma dell’art.23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore dal 1/1/2004, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all’estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale.

La stessa disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l’art.20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R. Invece le operazioni che coinvolgono le cosiddette “partecipazioni qualificate” (con quote superiori al 2% del capitale in azioni ordinarie di una società) sono regolate diversamente.

Come si dichiarano le plusvalenze?

QUADRO RT – Plusvalenze di natura finanziaria – Questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art.67, comma 1, lett.

  1. Da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
  2. Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art.67, comma 1, lett.
  3. C) del TUIR.
  4. Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art.67, comma 1, lett.

c), del TUIR sono assoggettate alla medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis (art.1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n.205 del 2017). Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art.67, comma 1, lett.

  • Da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”.
  • Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui alla terr.
  • C) realizzate dal 1° gennaio 2022.
  • Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art.2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282 e successive modificazioni.

– Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023 Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che devi inserire, clicca su “Aggiungi modulo” in alto a destra per compilare altri moduli. Inserisci le ulteriori informazioni nel modulo aggiunto. Clicca sul numero del modulo, in alto a destra, per visualizzare tutte le informazioni inserite. In caso di errore seleziona “Rimuovi modulo”, per eliminare il nuovo modulo. SEZIONE I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art.67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

– Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023 SEZIONE II – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art.67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art.3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89). SEZIONE III – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate La presente Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art.67, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art.13 del d.lgs.4 marzo 2014, n.44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. SEZIONE IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e dalla cessione di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza L’art.5, comma 1, lett.

  • C) e d), del d.lgs.29 novembre 2018, n.142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art.68 del TUIR.
  • Ai sensi dell’art.13, comma 6, del citato decreto legislativo, tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  • Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art.68 del TUIR nella previgente formulazione.

La sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art.67, comma 1, lettera c) e c) bis, del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. SEZIONE V – Minusvalenze non compensate nell’anno In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro. – Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023 SEZIONE VI – Riepilogo importi a credito In questa sezione vanno indicate l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione, la parte dell’eccedenza compensata in F24 e l’eventuale credito residuo. Inoltre indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata. SEZIONE VII – Partecipazioni rivalutate (art.2 D.L.n.282 del 2002 e successive modificazioni) Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 15 novembre 2022 ai sensi dell’art.2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n.282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall’art.5, legge n.448 del 2001.

L’art.29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 ha prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2022.

Pertanto, le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

  • La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2022.
  • Il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento per le partecipazioni qualificate e non qualificate deve essere effettuato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022 per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. – Fonte: Istruzioni per la compilazione Redditi 2023

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