Cospito Cosa Ha Fatto?
Elvira Olguin
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Che cosa ha fatto Cospito?
Il caso Cospito in breve – Alfredo Cospito è un militante anarchico insurrezionalista ed è in carcere dal 2016 a causa di due diverse condanne, come ricostruisce un dossier della fondazione Antigone, che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti nel sistema penitenziario italiano.
Da un lato Cospito è stato condannato definitivamente a dieci anni e otto mesi di carcere per aver sparato alle gambe di Roberto Adinolfi, dirigente della società industriale Ansaldo, nel 2012 a Genova. Dall’altro lato Cospito è stato condannato in secondo grado a 20 anni di reclusione per aver fatto esplodere nel 2006 due pacchi bomba davanti alla “Scuola allievi carabinieri” di Fossano, in provincia di Cuneo, senza causare morti e feriti.
Il 20 ottobre 2022 Cospito ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il regime del 41-bis (il cosiddetto “carcere duro”), a cui è sottoposto da maggio 2022 su decisione dell’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia. In base alla legge sull’ordinamento penitenziario, il regime del 41-bis è applicato per impedire collegamenti tra i detenuti e l’esterno.
In breve, i detenuti che sono sottoposti all’articolo 41-bis devono rispettare restrizioni più severe rispetto agli altri detenuti. Per esempio, un detenuto nel regime di “carcere duro” deve stare da solo in una cella, isolato da tutti gli altri detenuti, e non ha la possibilità di accedere a spazi comuni.
Si possono trascorrere al massimo due ore al giorno negli spazi all’aperto dell’istituto penitenziario (la cosiddetta “ora d’aria”). Esistono limitazioni anche per i colloqui: in persona ne è concesso solo uno al mese e solo con i familiari, senza la possibilità di passarsi oggetti, mentre per via telefonica si può fare al massimo una chiamata di dieci minuti al mese, registrata.
- Con il suo sciopero della fame Cospito protesta anche contro la possibilità che la sua condanna per strage possa essere cambiata in «strage politica», con la conseguenza di poter essere condannato all’ergastolo ostativo.
- Questo regime carcerario esclude gli autori di alcuni reati particolarmente gravi da possibili benefici penitenziari, salvo in casi particolari.
A luglio 2022 la Cassazione ha rinviato il processo alla Corte d’appello di Torino, che dovrà esprimersi se riconsiderare il reato oppure no.
Che cosa ha fatto Cospito per andare in galera?
LA GAMBIZZAZIONE DI ADINOLFI – Cospito si trova rinchiuso in carcere da 10 anni per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, fatto che risale al maggio 2012. Venne arrestato quasi subito (insieme a Nicola Gai) e rinchiuso in carcere.
La condanna, diventata definitiva nel 2015, prevede una pena di 10 anni e 8 mesi. Nel frattempo, sulla sua testa è arrivata una nuova condanna a 20 anni per l’attentato alla scuola allievi dei Carabinieri di Fossano (Cuneo) e per aver guidato la Fai, Federazione anarchica informale, per cui è accusato di associazione per delinquere con finalità di terrorismo.
Ma per Fossano, in realtà, per cui Cospito è imputato insieme alla compagna Anna Beniamino, ora l’anarchico rischia l’ergastolo. A Fossano gli anarchici, nel 2006, misero delle bombe carta dentro due cassonetti davanti alla caserma: non si ferì nessuno ma gli ordigni erano diretti ai Carabinieri.
Chi è il detenuto Cospico?
L’anarchico Alfredo Cospito, 55 anni, è attualmente detenuto al regime di carcere duro del 41 bis nel carcere di Sassari e in sciopero della fame, la sua compagna Anna Beniamino è invece detenuta a Rebibbia.
Perché Cospito ha sparato a Adinolfi?
Gambizzazione di Roberto Adinolfi – Il 7 maggio 2012, a Genova, Cospito e il suo complice, Nicola Gai, si recarono in motocicletta di fronte alla casa di Roberto Adinolfi, dirigente dell’azienda metalmeccanica italiana Ansaldo Nucleare, I due spararono tre volte ad Adinolfi alle gambe, fratturandogli il ginocchio, una tattica usata in precedenza in Italia dalle Brigate Rosse,
- Una lettera inviata al Corriere della Sera rivendicò l’attentato per conto del Nucleo Olga della Federazione anarchica informale (FAI).
- Nelle prime ore del mattino del 14 settembre 2012 Cospito e Gai furono arrestati a Torino ; i due apparentemente si preparavano a lasciare il Paese.
- All’udienza preliminare del rito abbreviato Cospito si rifiutò, verbalmente e di fatto, di alzarsi all’ingresso della corte.
Subito dopo tentò di leggere in aula un documento autografo nel cui testo, poi messo agli atti, rivendicava l’attentato a Roberto Adinolfi, raccontando nei dettagli l’organizzazione dell’attentato e motivando tale azione attraverso una sua personale analisi economico-politica con al centro la “società tecnologica”.
Nel documento, intitolato Il marchio della vita, Cospito affermava che sparare ad Adinolfi fu per lui una “gioia” e un “godimento”, probabilmente facendo riferimento all’opuscolo considerato un “manifesto” anarco-insurrezionalista, redatto da Alfredo Maria Bonanno nel 1977, intitolato appunto La gioia armata,
Su richiesta del giudice venne interrotto e allontanato dall’aula dalla polizia penitenziaria. È stato condannato a 9 anni e 5 mesi per il reato. Nicola Gai ha finito di scontare la sua pena nel 2020. «In una splendida mattina di maggio ho agito ed in quelle poche ore ho goduto a pieno della vita.
Quanto paghi per stare in galera?
Veniamo al dato nudo e crudo: un detenuto costa allo Stato circa 137 euro al giorno. Questo importo, moltiplicato per l’intera popolazione carceraria (che ammonta a circa 60 mila detenuti) produce un risultato niente male: oltre otto milioni di euro (otto milioni e duecentoventimila, per l’esattezza).
Come mangiano i detenuti?
L’unica opzione per il cibo, oltre a quello che viene offerto dalla cucina per tre pasti al giorno, è quello che il detenuto può ottenere attraverso il suo ordine di commissariato. E si tratterà quasi esclusivamente di snack e dolciumi carichi di sodio e carboidrati.
Cosa fa un detenuto durante il giorno?
La giornata di un detenuto La vi ta in carcere è regolata principalmente dall’ordinamento penitenziario. Nel rispetto delle regole generali, ogni istituto ha tuttavia un margine di autonomia nell’organizzazione delle attività quotidiane. Quella che segue è da intendere pertanto come una descrizione indicativa di una giornata tipo all’interno di un carcere: orari delle attività, dei pasti ed altre regole interne possono cambiare a seconda degli istituti.
Limitazioni particolari sono inoltre stabilite per i detenuti sottoposti al regime detentivo previsto dall’art.41 bis ord. penit., al regime di sorveglianza particolare (art.14 bis ord. penit.) e all’isolamento giudiziario, sanitario o in esecuzione della sanzione di esclusione dalle attività comuni. I primi ad alzarsi in carcere sono i detenuti lavoranti della cucina e delle pulizie che vengono svegliati dagli agenti alle 6,00 e lasciano le stanze alle 6,30.
Circa un’ora dopo avviene la conta dei detenuti, ovvero il controllo numerico dei presenti. Fra le 7,30 e le 8,30 viene distribuita la colazione dai portavitto, lavoranti addetti alla consegna dei tre pasti quotidiani forniti dall’amministrazione. Segue una rapida ricognizione da parte degli agenti per verificare se qualcuno dei detenuti ha particolari necessità, soprattutto di carattere sanitario.
Vengono raccolte le domandine, richieste alla direzione, compilate su appositi moduli, di svariate autorizzazioni, dai colloqui con gli operatori (direttore, comandante responsabile dell’Ufficio comando, responsabile dell’ufficio matricola, educatore, assistente sociale, psicologo, cappellano, assistenti volontari), all’acquisto di prodotti non compresi nell’elenco della spesa, al prelievo di libri della biblioteca.
I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle camere e dei relativi servizi igienici. Attorno alle 8,30 le celle vengono aperte per i detenuti che frequentano le attività trattamentali (scolastiche, culturali, sportive, ricreative) o che escono per i passeggi, permanenza all’aria aperta della durata di almeno un’ora.
La fascia oraria di attività mattutina dura all’incirca tre ore. Al termine i detenuti rientrano nelle loro stanze per consumare il pranzo. Il menù viene compilato in base a tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale (art.9 ord. penit.) e comprende generalmente un primo piatto, un secondo e un contorno, con alternative per persone che hanno particolari esigenze dietetiche o religiose.
Molti detenuti consumano solo parte del cibo distribuito dall’amministrazione ed acquistano a spese proprie presso ilsopravvitto (spaccio gestito direttamente dall’amministrazione carceraria) alimenti ed altri generi (detersivi, cartoleria, sigarette, etc.).
- In ogni sezione dell’istituto è disponibile una lista di prodotti che è possibile acquistare.
- In presenza di particolari motivi, tramite domandina si può chiedere l’acquisto di prodotti non presenti nell’elenco.
- Alcuni tipi di alimenti possono essere portati o spediti anche dalle persone autorizzate ai colloqui.
In ogni istituto è disponibile un elenco degli alimenti e di altri generi ammessi. Gli acquisti vengono effettuati tramite il denaro che i detenuti hanno su un libretto di conto corrente interno. Gli alimenti acquistati vengono cucinati con un fornello a gas, tipo camping, anch’esso in vendita al sopravvitto.
- Ogni detenuto può spendere al massimo, 424 Euro al mese (106 Euro la settimana), per acquistare tutti i prodotti inseriti nell’elenco della spesa, quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.
- Dopo il pranzo, in genere attorno alle 13,30 i detenuti possono lasciare di nuovo le stanze per frequentare le attività pomeridiane e, al loro termine, possono recarsi nella sala comune per dedicarsi ad attività sociali o ricreative.
Attorno alle diciotto inizia la distribuzione della cena che si consuma verso le 19 con le stesse modalità del pranzo. I detenuti sono autorizzati a fare socialità, vale a dire a consumare insieme i pasti in un numero limitato di persone. In media i detenuti trascorrono circa 20 ore in cella.
Chi ha fatto visita a Cospito?
A far parte della delegazione Serracchiani, Orlando, Lai e Verini. Una delegazione di parlamentari del Partito democratico il 12 gennaio scorso si è recata nel carcere di Sassari per visitare Alfredo Cospito. La notizia è stata resa nota, in un comunicato, dallo stesso Pd il 12 gennaio.
Chi ha fatto la legge del 41 bis?
Storia – La disposizione venne introdotta dalla cosiddetta legge Gozzini, che nel 1986 modificò la legge 26 luglio 1975, n.354. In origine l’articolo 41 bis era composto da un unico comma: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.
La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.» La norma aveva quindi una finalità preventiva nei confronti di situazioni di pericolo esclusivamente interne al carcere, come ad esempio la rivolta.
Questa norma andava così a completare il quadro delineato dall’articolo 14-bis, anche esso introdotto dalla legge Gozzini, che prevedeva il cosiddetto “sistema di sorveglianza particolare”, un istituto applicabile a tutti quei detenuti ritenuti pericolosi a causa dei loro comportamenti all’interno del carcere.
Il testo è tuttora immutato dal 1986, complice anche il fatto che questa particolare norma, contrariamente a quella dibasso descritta, in realtà non ha praticamente mai avuto alcuna applicazione. In seguito nel 1992, dopo la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone, all’articolo si aggiunse un secondo comma disposto con il decreto-legge 8 giugno 1992, n.306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti ), convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356.
Il testo è stato poi modificato a più riprese, in particolare la variazione più incisiva fu nel 2002, quello riportato di seguito è l’originale: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’articolo 4- bis, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.» Con la nuova disposizione, in presenza di “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”, si consentiva al Ministro della giustizia di sospendere le garanzie e gli istituti dell’ordinamento penitenziario, per applicare “le restrizioni necessarie” nei confronti dei detenuti condannati, indagati o imputati per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché i delitti commessi per mezzo dell’associazione o per avvantaggiarla.
L’obiettivo del legislatore era impedire il passaggio di ordini e comunicazioni tra i criminali in carcere e le loro organizzazioni sul territorio. Pertanto in questa seconda ipotesi la ratio è prevenire situazioni di rischio esterne al carcere; in uno stesso articolo il legislatore ha quindi disciplinato due fattispecie diverse per quanto concerne i contenuti, i presupposti e lo scopo.
La misura introdotta da questo secondo comma originariamente aveva carattere temporaneo, infatti la sua efficacia era limitata a un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Tuttavia, fu prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 e una terza volta fino al 31 dicembre 2002.
Il 24 maggio 2002 il Governo Berlusconi II deliberò un disegno di legge di modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, poi approvato dal Parlamento come legge 23 dicembre 2002, n.279 ( Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di trattamento penitenziario ), abrogando la norma che sanciva il carattere temporaneo di tale disciplina rendendo il “carcere duro” un istituto stabilmente presente nell’ordinamento penitenziario.
Fu previsto inoltre che il provvedimento ministeriale non potesse essere inferiore a un anno né superare i due anni, con eventuali proroghe successive di solo un anno ciascuna, infine il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione.
Come è il 41 bis?
41 bis, rapporto con la Costituzione e prospettive del carcere duro Il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l’isolamento dei condannati in celle individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra. Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali.
- Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione.
- In questo regime il detenuto non può avere contatti con l’esterno e all’interno del carcere, anche i contatti con le stesse guardie penitenziarie sono fortemente limitati.
La sua introduzione è mossa da tutte quelle situazioni definite di emergenza per le quali è possibile limitare fortemente i diritti dei detenuti con il fine ultimo di garantire e ripristinare la sicurezza, Da tale assunto si deduce che il 41-bis non è una misura punitiva aggiuntiva, ma ha una ratio prettamente precauzionale, ovvero evitare che un detenuto pericoloso possa continuare ad esercitare anche dal carcere il proprio potere sull’esterno.
- Al momento della sua introduzione, il carcere duro era stato pensato come una misura carceraria temporanea, ma di fatto ha mostrato in questi anni di avere delle applicazioni decisamente più drastiche.
- La legge prevede la reclusione in isolamento senza contatti per la durata di 4 anni sotto il 41-bis, tale durata è però rinnovabile e prorogabile per altri 2 anni di volta in volta qualora il condannato fosse ancora in condizione di avere contatti a rischio con l’esterno o all’interno del carcere cioè quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno.
- Il nome del regime 41-bis deriva dall’articolo corrispettivo della legge sull’ordinamento penitenziario numero 354/1975, introdotto nel 1986 dalla legge Gozzini, che interessava, in un primo momento, esclusivamente i casi di emergenza interna o di rivolta nelle carceri italiane e che successivamente alla strage di Capaci del 1992, è stato ampliato ai detenuti facenti parte dell’organizzazione criminale mafiosa,
- La valutazione del Guardasigilli è discrezionale ma limitata : nel contenuto, dalla sospensione totale o parziale delle regole di trattamento dei reclusi; nel fine, dal ripristino dell’ordine e della sicurezza nell’istituto penitenziario interessato; nel tempo, dalle tempistiche strettamente necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della situazione emergenziale e nella forma, dalla necessità della motivazione del provvedimento.
L’obiettivo di questo regime è quello di impedire il passaggio di ordini, informazioni o di ogni altro tipo di comunicazione tra i detenuti e le organizzazioni di appartenenza nel territorio. Il soggetto titolare del potere di applicazione della norma è il Governo, ovvero il Ministro di grazia e giustizia, e non l’ordine giudiziario.
- Il regime 41-bis si applica in due casistiche ben precise.
- Il regime si applica, in primis, in casi eccezionali di rivolta in carcere o in altre gravi circostanze di emergenza,
- In suddetta ipotesi, il Ministro della giustizia può sospendere la messa in pratica delle regole ordinarie di trattamento dei carcerati in tutto l’istituto penitenziario o solo in una sua parte.
Questa sospensione deve quindi essere motivata dal bisogno di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha una durata strettamente necessaria al raggiungimento della suddetta finalità. La seconda casistica, più diffusa, è quella esaminata dal secondo comma dell’articolo 41-bis, ovvero quella che prevede la revoca delle regole ordinarie di trattamento nel caso in cui ricorrano gravi cause di ordine e di sicurezza pubblica e il destinatario abbia commesso determinate fattispecie di reato,
- In tale circostanza, il Ministro della Giustizia (pure su richiesta del Ministero dell’interno) può sospendere totalmente, o parzialmente, l’applicazione delle regole di trattamento ordinarie, nei confronti di un singolo carcerato.
- Il 41-bis, viene applicato in presenza di specifici reati indicati proprio dall’articolo della legge penitenziaria in questione. Si tratta, naturalmente, di crimini considerati più gravi a livello legale e sono quelli: • aventi finalità di terrorismo; • di associazione a delinquere di stampo mafioso; • commessi per agevolare l’attività delle associazioni mafiose; • di riduzione o mantenimento in schiavitù; • di sfruttamento della prostituzione minorile; • di tratta di persone; • di acquisto o alienazioni di schiavi; • di violenza sessuale di gruppo;• di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; • di associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati all’estero;
- • di associazione a delinquere per traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Nel concreto, i carcerati sottoposti al regime 41-bis sono rinchiusi in istituti dedicati soltanto a loro o comunque in sezioni separate dal resto della struttura. Nel cosiddetto carcere duro, il detenuto ha diritto a ricevere le cure mediche di cui necessita all’interno del carcere e, quando è indispensabile, può essere portato anche in ospedale,
L’applicazione di questo procedimento comporta, inoltre, le seguenti conseguenze: 1. le visite sono ridotte nel numero di una al mese e della lunghezza massima di un’ora, in luoghi attrezzati all’impedimento di passaggi di oggetti e senza possibilità di contatto fisico. Vi è l’obbligo del vetro divisorio che può essere evitato su decisione del giudice, ma soltanto in presenza di minori di 12 anni (sei sono i colloqui mensili per i detenuti “comuni” e senza barriere divisorie) e videosorvegliati da un agente di polizia penitenziaria (e, su ordine dell’Autorità giudiziarie, anche eventualmente “ascoltato” dallo stesso agente).
I colloqui sono, inoltre, possibili solo con familiari e conviventi (salvo casistiche eccezionali) e anche l’avvocato difensore deve attenersi a queste regole. Nel caso in cui i detenuti non effettuino il colloquio visivo mensile, possono essere autorizzati, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, a svolgere un colloquio telefonico con i familiari, che devono recarsi presso l’istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza al fine di consentire l’esatta identificazione degli interlocutori,2.
- Gli elementi che possono essere ricevuti dall’esterno (che siano somme, beni o oggetti) sono limitati se non nulli ; 3.
- I detenuti interessati sono sottoposti alla censura della propria corrispondenza, ad eccezione di quella con i membri del Parlamento o con ulteriori autorità nazionali o europee che hanno facoltà in materia di giustizia; 4.
la presenza all’aperto non può eseguirsi in gruppi più elevati di quattro persone e ha una durata non maggiore di due ore al giorno, a meno che non ci siamo ragioni individuali nei confronti del singolo detenuti che giustifichino un trattamento ancor più restrittivo; 5.
la partecipazione alle udienze è inoltre esclusivamente “da remoto” in videoconferenza. Il fondamento e la legittimazione del regime speciale sono stati definiti a più riprese dalla Corte Costituzionale che ha delineato il ‘ perimetro ‘ che lo definisce, un perimetro determinato dalla finalità di « contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all’esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà » ().
La Consulta ne ha anche definito i limiti : la stretta connessione delle restrizioni con tale finalità; il rispetto del precetto dell’articolo 27 comma 3 della Costituzione in forza del quale le restrizioni non devono mai essere tali da «v anificare completamente la necessaria finalità rieducativa della pena e da violare il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ».
- Il Garante nazionale ha visitato nel corso del suo mandato, a più riprese, tutte le sezioni del regime speciale 41 bis e ne ha esaminato l’applicazione alla luce del perimetro delineato dalla Corte Costituzionale e dei suoi interventi sulla norma.
- Ne è emersa la necessità di una riflessione integrale sulla legge,
In particolare, sulla compatibilità di tale regime con il diritto alla finalità rieducativa della pena, di cui è titolare ogni persona detenuta in ragione della prescrizione obbligatoria che l’articolo 27 comma 3 della Costituzione detta allo Stato per ogni genere di pena: un parametro che ha costituto il cardine su cui si sono fondate tutte le sentenze della Corte Costituzionale intervenute sulla norma.
È parte di questa riflessione l’osservazione del rinnovo anche per decenni, a carico di singole persone, del regime speciale : le motivazioni delle proroghe dei decreti di applicazione del 41-bis fanno frequentemente riferimento al reato ‘ iniziale ‘ per cui la persona è stata condannata e la persistente esistenza sul territorio dell’organizzazione criminale all’interno del quale il reato è stato realizzato,
Due elementi che, a parere del Garante nazionale, disattendono le prescrizioni di attualizzazione delle particolari esigenze custodiali espresse costantemente dalla Corte Costituzionale. È bene ricordare che l’articolo 27 della Costituzione, come tutti i principi costituzionali, non prevede eccezioni per ‘ tipi d’autore ‘: anche a fronte di forme gravissime di criminalità, non si può mai punire taluno in assenza di una previa legge penale – principio di legalità, art.25 co.2-3 Cost.
- Né lo si può punire per fatti altrui o che non siano oggettivamente e soggettivamente ascrivibili come propri: è il principio di personalità della responsabilità penale, art.27 co.1 Cost.
- Inoltre, pure per gli imputati di reati gravissimi, ad esempio di mafia e terrorismo, valgono – dovrebbe essere ovvio – il diritto di difesa, che l’art.24 co.2 Cost.
definisce ” inviolabile “, nonché la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, art.27 co.2, e i principi del giusto processo, art.111 Cost. Dunque, anche a fronte di una condanna per reati gravissimi, la sanzione penale non può mai risultare contraria all’art.27 co.3 Cost.: in particolare, essa deve sempre tendere verso l’obiettivo del reinserimento sociale del reo,
- A maggior ragione, allorché si priva della libertà personale una persona che fino alla condanna definitiva è da presumersi non colpevole, ciò deve avvenire nel rispetto del senso di umanità e limitando al massimo gli effetti inevitabilmente e gravemente desocializzanti della detenzione.
- La funzione della pena, nel nostro ordinamento costituzionale, non può consistere nel mero castigo; e neppure in forme d i carcere ‘duro’ volte a finalità ‘esemplari ‘ – perché ciò significherebbe violare la dignità della persona, riducendola a mezzo per scopi di intimidazione generale -; e tantomeno la pena può consistere in trattamenti inumani volti a ‘ neutralizzare ‘ una persona mediante l’inflizione di sofferenze ulteriori alla privazione della libertà.
La si è pronunciata sul divieto di cottura dei cibi imposto ai detenuti in regime di carcere duro e sancito dal comma 2 quater, lettera f): tale previsione è stata dichiarata incostituzionale perché in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Vietare la cottura di cibi ai detenuti ex articolo 41 bis pone in essere una disparità di trattamento ingiustificata, essendo, invece, permesso di cucinare agli altri detenuti; ha carattere puramente afflittivo e vessatorio, contrastante con il fine rieducativo della pena e con il divieto di infliggere pene contrarie al senso di umanità.
Inoltre, con la sentenza numero 97/2020 la Corte ha dichiarato – ancora – l’ illegittimità del comma 2 quater, lettera f) dell’articolo 41 bis ma nella parte in cui stabilisce un divieto assoluto di scambiare oggetti fra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità,
Anche in questo caso, si ravvisa un contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. La Corte ha affermato che la previsione di un regime differenziato come quello di cui all’articolo 41 bis della Legge sull’Ordinamento Penitenziario incontra dei limiti precisi e non può tradursi in una compressione sproporzionata dei diritti dei detenuti,
La Corte Costituzionale, infine, è da poco tornata a pronunciarsi in tema di 41 bis con la, La Consulta, accogliendo la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 quater, lettera e) dell’articolo 41 bis nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza tra il detenuto e il suo difensore in quanto vi ha ravvisato una violazione del diritto di difesa,
- Il detenuto è titolare del diritto di comunicare in modo privato con il proprio difensore e ciò, tra l’altro, può tutelarlo da eventuali abusi da parte delle autorità penitenziarie.
- Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere dicendo che il detenuto, in quanto tale, vede i propri diritti limitati dalla condizione carceraria in cui è ristretto.
Ma il detenuto è pur sempre una persona che vive in un luogo – il carcere – in cui comunque svolge e sviluppa la propria personalità (art.2 Cost.). Per questo ” la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione.
Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale ” (). Per questo motivo la Costituzione – scritta, è bene ricordare, da chi il carcere lo conosceva bene perché c’era stato – punisce ” ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ” (art.13.4).
Inoltre ” le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art.27.3). Il che significa che “nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti ” (articoli 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fonti entrambe oggi cui le leggi ordinarie devono conformarsi).
Disposizione che solo dopo ben trent’anni e numerose condanne da parte della Corte di Strasburgo, specie dopo i pestaggi di Bolzaneto del 2001, ha trovato attuazione con l’introduzione del reato di tortura (). Più volte nel tempo la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare della costituzionalità del 41-bis perché ritenuto disumano e degradante.
Essa però ha sempre respinto tali obiezioni in ragione della particolare pericolosità di tali detenuti e delle prevalenti legittime esigenze di prevenzione del crimine e di sicurezza pubblica, Lo stesso dicasi per la Corte europea dei diritti dell’uomo in casi specificamente riguardanti l’Italia proprio in ragione della specifica situazione criminale del nostro Paese.
Pertanto è forse giunto il momento di mettere in discussione le sue specifiche modalità attuative quando inutilmente vessatorie e dunque lesive della dignità del detenuto. Esso dunque va limitato a quei casi per cui risulta effettivamente motivato ed indispensabile e scremato da tutti quei divieti che, anche in considerazione delle condizioni del detenuto e del tempo trascorso, paiono frutto di una concezione vendicativa e non rieducativa della pena.
Ricordandosi sempre che lo Stato, come tale, non può mai per ritorsione scendere al livello dei suoi nemici, dai quali può e deve difendersi nel più rigoroso rispetto della legalità costituzionale, senza abusare del proprio potere. _ * A cura degli avv.ti Virgilia Burlacu e Massimo Bianca
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29 Settembre 2023 di Luca Viola*
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27 Settembre 2023 di Vincenzo Candido Renna e Laura Spano*
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26 Settembre 2023 di Marzia Baldassarre*
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: 41 bis, rapporto con la Costituzione e prospettive del carcere duro
Cosa vuol dire essere un anarchico?
Accordo, non solo consenso e pensiero non-violento – Lev Tolstoj, anarco-pacifista considerato il capostipite dell’ anarchismo cristiano Una società anarchica non è una società del consenso (più o meno estorto, più o meno indotto), ma una società continuamente rigenerata dall’accordo. Quando bisogna prendere decisioni in maniera anarchica si cerca una sintesi tra le varie posizioni discordanti (che sempre ci saranno) in modo da prendere decisioni che non prevarichino nessuno; se non si riesce in alcun modo a trovare una sintesi, si può votare a maggioranza, ma chi non è d’accordo può semplicemente unirsi ad un’altra assemblea o associazione in cui si agisce secondo il suo parere; se non vuole o non può lasciare l’assemblea o l’associazione con cui è in disaccordo, gli anarchici manterebbero comunque il massimo rispetto per la minoranza.
Secondo il pensiero anarchico solo la libertà può generare la libertà, solo la giustizia genera giustizia. Per ripristinare questi significati originari dell’etimo “senza principe”, bisognerà modernamente distinguere Anarchia da anarchismo, Se Anarchia è il principio filosofico e il nome specifico della società voluta, anarchismo (oltre alla teoria politica) è la modalità storica in cui si è manifestato, includendo espressioni violente e di ricorso alla lotta armata.
Se sono comprensibili le necessità storiche (e dunque la lotta armata risorgimentale) – oggi tuttavia non si può accettare l’uso della violenza. Un breve sillogismo renderà chiaro questo concetto. Un anarchico è una persona che non vuole padroni. Una persona che non vuole padroni non ha nessun interesse ad essere il padrone di qualcuno.
Per un anarchico essere il padrone di qualcuno è un’idea ripugnante. Quindi l’anarchico non può avere nessun interesse a convincere qualcuno con la forza. Tanto meno mediante l’uso delle armi. Insomma, la violenza spesso è talmente distruttiva da impedire l’esercizio di una leale reciprocità paritaria tra individui in disaccordo tra loro, perciò diventa unilateralistica come tutte le Autorità molto autoritarie e perciò poco autorevoli, la violenza è sempre distruzione di libertà, la violenza è sempre espressione di autoritarismo, anche se eseguito da oppressi, i quali così o diventano nuovi oppressori, o alimentano in modi schiaccianti la propaganda vittimistica a favore dei vecchi oppressori.
Malgrado questa evidenza, spesso il potere ha attribuito agli anarchici atti di terrorismo, soprattutto attraverso la tecnica delle infiltrazioni. La dinamica è questa: si paga qualcuno perché si inserisca dentro un contesto di protesta. Questo qualcuno pagato svolgerà un’azione violenta, così da generare riprovazione della opinione pubblica verso quel movimento di protesta.
Il potere paga qualcuno che si finge anarchico per svolgere un’azione terroristica che è funzionale all’inasprimento del potere. Si incastra l’anarchico, così il potere trova il capro espiatorio. Per contro, la nobilità dell’idea anarchica associata alla non-violenza è rintracciabile nell’idea di Gandhi che, di fronte al Congresso Indiano, chiaramente affermò: “Io stesso sono un anarchico, ma di altro tipo” (cfr.
Yogesh Chanda, Gandhi, il rivoluzionario disarmato, cap. XXII – Milano 1998). Dicendo “di un altro tipo”, Gandhi si riferiva alla sua idea di ahimsa (non-violenza) e precisamente al ripudio dell’uso della forza e all’esclusiva consapevolezza della coscienza nell’affermare, individualmente e collettivamente, un sistema sociale fondato non sul caso ma sulle cause dell’agire, e cioè sulla responsabilità.
Chi è Roberto Adinolfi?
Gambizzato a Genova Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare. Fonti sicurezza: tecnica brigatista Questo articolo è stato pubblicato il 07 maggio 2012 alle ore 20:09.L’ultima modifica è del 07 maggio 2012 alle ore 10:09. Gambizzato a Genova Roberto Adinolfi ad di Ansaldo Nucleare (Imagoeconomica) Roberto Adinolfi, 59 anni, amministratore dell’, società del gruppo Ansaldo Energia, di proprietà di, è stato gambizzato a Genova. Contro l’uomo sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola semiautomatica.
- L’attentato in via Montello 14, nel quartiere di Marassi, dove abita.
- Il manager è stato avvicinato mentre usciva di casa, da due persone a bordo di uno scooter con il viso coperto dai caschi, una delle quali ha fatto fuoco colpendolo all’altezza della tibia destra.19.58 – La gambizzazione del dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi è «un chiaro atto terroristico».
Se ne dicono convinti gli inquirenti che stanno lavorando al caso. La tecnica dell’agguato e l’arma usata confermerebbero questa ipotesi anche se al momento manca una rivendicazione.14.28 – La tecnica dell’agguato a Roberto Adinolfi è quella delle Brigate rosse.
- Lo si apprende da fonti della sicurezza, secondo cui quello di Genova è un gesto «altamente simbolico».
- «Uno dei primi attentati delle Br fu proprio all’Ansaldo negli anni ’70 – spiegano le fonti – oggi è come se avessero voluto dire ‘ricominciamo come 40 anni fa».
- È «forte la preoccupazione», spiegano le fonti della sicurezza, per quello che può rappresentare un tragico ritorno al passato.
Il timore, si apprende, è soprattutto quello dell’emulazione: che altre cellule silenti, dopo Genova, decidano di muoversi. Le fonti escludono, sempre secondo quanto si è appreso, che dietro l’agguato ad Adinolfi ci sia un’organizzazione strutturata come quella delle Brigate rosse degli anni di piombo.14.05 – La Procura di Genova non esclude la pista terroristica per l’attentato a Roberto Adinolfi.
- Lo ha detto il procuratore capo, Michele Di Lecce.13.20 – «Ho sentito uno sparo, ho pensato ai ragazzini che di solito giocano qui con i petardi ma poi improvvisamente ho sentito urlare per due o tre volte “mi hanno sparato”.
- A quel punto sono uscito per strada per vedere cosa era successo e ho visto un signore per terra che sanguinava con due persone a fianco che lo stavano soccorrendo e gli legavano la gamba».
Così il portiere dello stabile di via Montello, davanti al quale è stato gambizzato questa mattina a Genova l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, racconta il momento dell’agguato.12.45 – Individuata l’arma che ha ferito il manager: si tratta di una Tokarev, in uso alle forze armate dei Paesi dell’ Est.
Quanto percepisce un carcerato al mese?
Penitenziaria varia dai 1.300 ai 1.350 euro al mese. via dicendo, si può arrivare anche a 1.800 euro.
Chi paga i debiti di un carcerato?
Spiegazione dell’art.188 Codice Penale – Il condannato, tramite l’obbligo di lavoro imposto dagli artt.22, 23 e 25 per le pene di natura detentiva e tramite la conseguente remunerazione (ovviamente ove non goda di un proprio patrimonio personale sufficiente), è obbligato a rimborsare lo Stato le spese sostenute per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena,
Il condannato risponde di tale obbligazione a norma del codice civile (art.2740 ) con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri. Per contro, tale obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile e nemmeno agli eredi del condannato (grazie alla sent.n.98/1998 della Corte Costituzionale ).
Per quanto concerne gli eredi infatti, il principio di responsabilità personale della pena di cui all’art.27 impone di non gravarli di una responsabilità non derivante dalla loro condotta e per cui non hanno alcuna colpa. Perciò, a differenza del codice civile, il quale prevede che l’ erede che accetti puramente e semplicemente (senza beneficio d’inventario) risponde anche dei debiti del de cuius, il codice penale non estende tale responsabilità nei confronti dell’erede.
Cosa succede se un detenuto non paga?
Se non paga, la pena pecuniaria si converte in semilibertà (obbligo di rimanere in carcere per almeno 8 ore al giorno).
Cosa si porta a un carcerato?
Le persone autorizzate al colloquio col detenuto possono portare o spedire pacchi contenenti generi alimentari, vestiario ed oggetti per un numero massimo di quattro al mese e per un peso complessivo che non deve superare i 20 chilogrammi, Questi limiti non si applicano ai pacchi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini,
Libri, riviste ed altro materiale didattico non vengono conteggiati nel peso complessivo. In ogni istituto è affissa la lista, denominata modello 176, di tutti gli oggetti, indumenti, alimenti che possono essere contenuti nei pacchi destinati a persona detenuta in quell’istituto. La lista può variare da istituto a istituto, quindi è consigliabile fare una verifica.
Generalmente è vietato ricevere e possedere generi che per loro natura, per il tipo di confezione o per l’uso che potrebbe farsi, siano difficilmente controllabili oppure ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza (es. prosciutto e salumi devono essere affettati, la verdura cruda e cotta non può essere farcita, il vestiario e la biancheria non deve essere del tipo imbottito, ecc.).
Come si mantiene un carcerato?
Spese di mantenimento – In riferimento all’art.188 c.p. (rubricato spese per il mantenimento del condannato), ” il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il proprio mantenimento negli istituti penitenziari dove ha scontato la pena”.
- A norma delle leggi civili, “il condannato risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri “.
- Le spese di mantenimento, secondo quanto dispone l’art.2 O.P., si limitano agli alimenti ed al corredo e sono dovute in misura non superiore ai due terzi del costo reale,
La norma in esame prevede un obbligo di rimborso in capo al condannato, quindi un’obbligazione personale, che non può essere trasmissibile. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati (s’intendono coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive: colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, REMS), si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del dell’articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità.
In riferimento alla normativa italiana, dunque i detenuti espiano la propria pena e pagano la permanenza in cella. La quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica, è determinata dal Ministro della Giustizia, sentito il Ministro per il Tesoro.
- Precedentemente ogni mese, sul conto di ciascun condannato, era segnato un passivo di 56 €, da saldare una volta fuori dal carcere.
- Oggi questa quota, con l’entrata in vigore della Circolare GDAP-PU-0298924, del 07 settembre 2015, è stata elevata a 112,36 € mensili,
- Per i detenuti che all’interno del carcere svolgono attività lavorativa, anche con un netto in busta di 200 euro, l’amministrazione penitenziaria trattiene la quota per le spese di mantenimento, quindi dai 200 euro vengo trattenuti i 112 euro circa di spese di mantenimento penitenziario.
Mentre per chi non lavora all’interno del penitenziario, una volta scontata tutta la pena riceverà presso la propria abitazione una cartella esattoriale. Nel caso il condannato versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta, può fruire del beneficio della remissione del debito, intesa come rinunzia dello Stato al suo diritto di credito, secondo quanto previsto dalle norme sull’ordinamento giudiziario (ex art.56, l.26 luglio 1975, n.354 e nuova disciplina art.6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia D.P.R 30 maggio 2002, n.115).
Artt.145, 188, 189, 191 e 213 c.p. Art.274 c.p.p. Artt.2 e ex 56 l.26 luglio 1975, n.354 Art.6 Testo Unico D.P.R.30 maggio 2002, n.115Art.6 Testo Unico D.P.R.30 maggio 2002, n.115
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Come sono vestiti i detenuti in Italia?
Nonostante si immagini il detenuto vestito a righe ed un numero sul petto (in certi casi nelle prigioni fuori dall’Italia è così) i detenuti italiani vestono i propri abiti come ogni altra persona libera. Nessuna uniforme, nessuna casacca e pantaloni a righe, nessun numero che lo identifichi.
Cosa ha fatto Cospito per essere al 41 bis?
Alfredo Cospito, 55 anni, detenuto, ha scontato nel carcere di alta di sicurezza di Sassari, una parte dei 10 anni e otto mesi cui è stato condannato per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi avvenuta a Genova il 7 maggio del 2012.
Al processo negò aver agito, – con Nicola Gai suo coimputato condannato anche lui, – nell’ambito di un’organizzazione ma rivendicò la matrice anarchica: «Siamo anarchici e nichilisti», affermò in aula attirandosi il sostegno degli anarchici presenti che applaudirono e attaccarono verbalmente i magistrati, «abbiamo agito da soli e lo abbiamo deciso dopo il disastro nucleare di Fukushima.
Nessun altro ha partecipato al nostro progetto». Di diverso avviso i giudici che lo hanno condannato con sentenza definitiva per quel ferimento in qualità di «promotore dell’associazione con finalità di terrorismo denominata Fai/Fri», acronimi di Federazione anarchica informale/Fronte rivoluzionario internazionale».
L’acronimo Fai della Federazione anarchica informale di cui si sta parlando non va confuso con quello della Federazione anarchica italiana, la sigla è uguale ma si tratta di due gruppi diversi). La situazione di Cospito si è complicata qu ando nel 2016 nell’ambito di un’indagine della Procura di Torino relativa a una cinquantina di azioni avvenute in tempi diversi e contestate al Fai è stato accusato dell’esplosione di due ordigni avvenuta nel 2006 alla scuola Allievi di Fossano.
Reato per il quale la Corte d’Appello di Torino lo ha condannato a 20 anni, contestandogli il fatto di essere il capo di un’organizzazione terroristica. L’attentato non aveva causato né morti né feriti ma l’articolo 422 del Codice penale prevede che il reato di strage si configuri quando qualcuno al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica.
Se ci sono vittime la pena prevista è l’ergastolo, negli altri casi il minimo è 15 anni. Secondo i magistrati in questo caso il tempo intercorso tra le due esplosioni sarebbe stato idoneo a far sì che la seconda potesse colpire chi fosse intervenuto per i rilievi a seguito della prima esplosione e che solo il caso avrebbe evitato morti o feriti.
Quando il processo è finito il Cassazione, la suprema Corte ha ritenuto che lo scopo di quegli atti non fosse uccidere o ferire bensì «attentare alla sicurezza dello Stato» e che dunque il reato da contestare dovesse essere quello previsto dall’articolo 285 del Codice penale, reato di strage più grave perché con finalità eversive, punito con l’ergastolo, ragion per cui ora Cospito rischia l’ergastolo ostativo,
Il processo è tornato in Corte d’Appello per la sola rideterminazione della pena, ma si è ora fermato in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale investita del caso perché il giudice ha accolto la richiesta dei difensori che vogliono verificare la costituzionalità della norma che prevede l’applicazione di attenuanti per «la lieve entità» solo a chi non sia recidivo.
(Cospito lo è). Per intanto, in attesa della decisione della Consulta, la sentenza divenuta definitiva per tutto il resto è stata mandata in esecuzione, per cui Cospito al momento sta scontando pene per diversi reati per un cumulo che per il momento ammonta a 30 anni.
In attesa della decisione della Corte Costituzionale e della conseguente rideterminazione della pena della Corte d’Appello di Torino, che potrebbe portare al rialzo. Nel frattempo però Cospito nel maggio scorso, su richiesta della Dda di Torino, è stato trasferito in regime di 41 bis per 4 anni con decreto dell’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia, soprattutto per «numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema carcerario; si tratta di documenti destinati ai propri compagni anarchici, invitati esplicitamente a continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti ritenuti più efficaci».
Il 41 bis è il regime che, impropriamente definito “carcere duro”, è nato in realtà dopo le stragi del 1992 per evitare che i detenuti per reati di mafia prima e poi anche di terrorismo, intrattenessero relazioni con le loro organizzazioni e continuassero a comandarle dal carcere.
- Le sue modalità si articolano in forti limitazioni nei contatti con l’esterno e con gli altri detenuti.
- A Cospito si contesta il fatto che su «siti d’area», ossia frequentati da un pubblico di anarchici, «ha continuato a riproporre con forza le tematiche rivoluzionarie, fomentando i soggetti più predisposti alle azioni violente alla commissione di attentati».
I difensori replicano che, siccome ha diffuso i suoi proclami che rivendicavano anche l’uso della violenza mettendo la sua firma su «siti di area», non di nascosto approfittando di visite in carcere o simili, sarebbe bastato stringere la censur a sulla corrispondenza anziché applicare le restrizioni di contatti previste dal 41 bis che dal loro punto di vista non si giustifica essendogli stato concesso di scrivere.
Il tribunale di sorveglianza ha avallato l’interpretazione di Marta Cartabia, ci sono infatti precedenti di questo tipo di applicazione anche ad esponenti delle nuove Br e dalle motivazioni si evince che a contribuire a mantenere questo regime concorrano azioni esterne di propaganda e solidarietà da parte di gruppi anarchici.
Il combinato disposto tra il rischio dell’ergastolo ostativo e l’applicazione del 41 bis ha indotto Cospito a proclamare ormai dal 19 ottobre scorso lo sciopero della fame. La Corte di Cassazione ha anticipato prima al 7 marzo e poi al 24 febbraio l’udienza sul ricorso contro la decisione del Tribunale di sorveglianza sul 41 bis, fissata in origine al 20 aprile.
- Le difese chiedono che Cospito, provato dal lungo digiuno e che nei giorni scorsi si è ferito cadendo, sia trasferito in un carcere con ospedale, fa altrettanto il garante dei detenuti.
- Nel frattempo si moltiplicano le azioni più o meno violente degli anarchici a sostegno della causa di Cospito, usata come strumento di pressione, e colpiscono in prevalenza, ma non solo, le sedi diplomatiche italiane all’estero : prima l’attentato incendiario contro la prima consigliera dell’ambasciata italiana in Grecia Susanna Schlein il 2 dicembre scorso poi il sabotaggio a un’infrastruttura nucleare in Francia, altri episodi ci sono stati in Italia e in America Latina.
Il 28 gennaio sono arrivati gli attacchi alle sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino, l’incendio di un ripetitore a Torino, e le manifestazioni di piazza degli anarchici a Torino e a Roma, in cui un agente è rimasto ferito. Il caso Cospito è stato citato anche nel corso dell’inaugurazione dell’anno Giudiziario in Corte d’Appello a Torino : «I magistrati non si intimoriscono.
- Lo Stato non si piega».
- Ha detto Andrea Del Mastro delle Vedove, Sottosegretario alla giustizia, presente in Corte d’Appello a Torino.
- Il riferimento era alla busta con un proiettile indirizzata nel dicembre scorso al procuratore generale Francesco Saluzzo, che sostiene l’accusa del processo d’appello bis.
Il gesto non è stato rivendicato, ma il simbolo della “A” che lo accompagnava conduce alla pista anarchica. La stessa su cui si indaga a Berlino e a Barcellona, si tratta anche di capire quale sia il livello di coordinamento tra queste azioni. La situazione è per molte ragioni delicata e complessa e viene monitorata con attenzione: se da un lato vi è, infatti, l’imprescindibile necessità da parte dello Stato di tulelare la salute del detenuto provata da una protesta che lo mette a rischio mentre si trova sotto la sua custodia, dall’altra si pone il problema di disinnescare la dinamica ricattatoria di chi usa azioni violente come mezzo di pressione sulle istituzioni e che potrebbe servirsi per alimentarle di ogni decisione che possa anche solo strumentalmente intepretare come “cedimento”.
- Altre minacce sono giunte domenica 29 gennaio: una lettera con un proiettile è stata indirizzata al direttore del Tirreno Luciano Tancredi.
- A darne l’annuncio il quotidiano livornese: oltre al proiettile conteneva un foglio a quadretti con su scritto “Se Alfredo Coppito muore i giudici sono tutti obiettivi.
Due mesi senza cibo. Fuoco alle galere”. Messaggio firmato con A maiuscola. Durante la giornata Palazzo Chigi ha diramato una nota in cui si legge: “Gli attentati compiuti contro la nostra diplomazia ad Atene, Barcellona, Torino, come pure quello di Torino, le violenze di piazza a Roma e Trento, i proiettili indirizzati al direttore del Tirreno e al procuratore generale Francesco Saluzzo, la molotov contro un commissariato di Polizia: azioni del genere non intimidiranno le istituzioni.
Tanto meno se l’obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i r esponsabili di atti terroristici. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia”. Nel corso della giornata del 30 gennaio 2023 Cospito è stato trasferito, sempre in regime di 41 bis, nel carcere di Opera (Milano) dove c’è una struttura sanitaria adatta a intervenire in caso di emergenza.
Gli avvocati annunciano che lo sciopero della fame continua. Il 9 febbraio 2023 il ministro della Giustizia ha respinto la richiesta di revoca del 41 bis.
Cosa chiedono gli anarchici?
Idea – Pierre Joseph Proudhon ( FR ) «L’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir» ( IT ) «L’anarchia è l’ordine senza il potere» L’idea di anarchia prevede, a livello sociale, che individui e collettività scelgano per relazionarsi fra loro un insieme di rapporti non-gerarchici e non-autoritari.
- Anarchia è anche la ricerca e sperimentazione di una organizzazione sociale orizzontale.
- Una società anarchica è una società che vuole basarsi sul libero accordo, sulla solidarietà, sulle libere associazioni, sulle unioni, sul rispetto per la singola individualità che non volesse farne parte, secondo il principio che le decisioni valgono solo per chi le accetta.
In una società anarchica si rifiutano quindi leggi, comandi, imposizioni, principi fondati sul volere della maggioranza, rappresentanze, discriminazioni, guerre come metodo per risolvere contrasti, realizzando la gestione ed il superamento dei conflitti attraverso chiarimenti ed accordi tra i diretti interessati.
È importante, in quanto contrario al pregiudizio diffuso, notare che nessuna teoria anarchica ha mai teorizzato l’assenza di regole e di interazioni sociali, in quanto l’anarchismo non lascia nulla al caso-caos, ma propone un nuovo modo di concepire la società, costruito intorno a norme e/o principi etici egualitari, condivisi e non imposti dall’alto.
Gli anarchici vogliono perciò l’abolizione dello Stato, che dev’essere sostituito dalle organizzazioni e dalle associazioni popolari; anche il potere economico è consegnato nelle mani del popolo, che controlla i mezzi di produzione (quasi tutte le correnti anarchiche, infatti, si dicono socialiste).
Secondo gli anarchici, i problemi sociali come il crimine, l’ignoranza e l’apatia delle masse sono un prodotto della stessa società autoritaria: secondo gli anarchici, mantenere gli individui perennemente sotto un’autorità superiore fa sì che questi non siano più capaci di comportarsi autonomamente, senza un capo che gli comandi cosa fare; inoltre qualsiasi capo cercherà sempre di mantenere il proprio potere, e quindi cercherà il più possibile di rendere i sottoposti non autonomi, e di creare bisogni negli stessi sottoposti (come la necessità di protezione dal crimine); secondo la prospettiva libertaria quindi lo Stato non ha alcun reale interesse a risolvere i problemi sociali, perché altrimenti verrebbe meno il bisogno del potere.
Mentre il liberalismo, ideologia alla base del pensiero democratico, propone la difesa del diritto individuale di parola, religione ecc, l’anarchismo sprona l’individuo anche a liberarsi di quelle particolari forme sociali che, secondo una visione anarchica, impediscono l’espressione libera della personalità dell’individuo, per esempio i rapporti sociali capitalistici e la religione; riguardo a quest’ultima, mentre la teoria ufficiale e la maggioranza degli anarchici si proclamano atei, vedendo la religione come “l’oppio dei popoli” marxista, di fatto già con Camillo Berneri si introduce un antidogmatismo che permette all’individuo, che deve essere libero in tutti gli aspetti, di professare individualmente una religione, se di sua scelta e non imposta dall’infanzia; tutti gli anarchici, però sono per l’abolizione delle organizzazioni clericali di ogni tipo, basate non sulla libera predisposizione e scelta razionale ma sull’indottrinamento.
Chi è Alfredo del 41 bis?
La storia anarchica di Alfredo Cospito – Pescarese di nascita ma torinese di adozione, Alfredo Cospito è un militante anarco-insurrezionalista. Fa parte cioè di quella galassia eterogenea e priva di un’organizzazione gerarchica che agisce in aperto contrasto con lo Stato, ricorrendo ad atti violenti per creare le condizioni che permetterebbero di sovvertire l’ordine costituito, rappresentato appunto dalle istituzioni.
Dalla metà degli anni Novanta Cospito inizia ad affermarsi negli spazi del contropotere. È tra i promotori della Fai, la Federazione anarchica informale, un gruppo non estraneo ad azioni con finalità terroristiche. La Fai balza alle cronache nel 2003, con la diffusione di un volantino che rivendica l’esplosione avvenuta vicino alla casa di Romano Prodi, allora presidente della Commissione europea.
Ma Cospito non è da subito un esecutore. All’inizio è piuttosto un comunicatore dell’ideologia tra le frange insurrezionaliste. Insieme alla compagna Anna Beniamino scrive infatti il foglio anarchico rivoluzionario, conosciuto anche con la sigla KN03 la formula del nitrato di potassio spesso utilizzato per la fabbricazione di fumogeni e ordigni fai-da-te.
Nel 2012, si passa ai fatti. Quelli da cui originerà l’odissea giudiziaria a cui oggi assistiamo.Con l’amico Nicola Gai, Cospito aggredisce Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell’Ansaldo Nucleare. I due scelgono di gambizzarlo, sparandogli per poi scappare a bordo di uno scooter. Adinolfi riuscirà a leggere la targa del mezzo, che permetterà agli inquirenti di rintracciare i fuggitivi diretti all’estero.
Ne scaturisce un processo a carico dei due, durante il quale Cospito dirà: “Non riconosciamo questo ordine democratico. Io sono anarchico e sono nichilista perché agisco e non aspetto una rivoluzione”. Un anno dopo, viene condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione.
Quanto pesa Cospito?
Dopo avere sospeso lo sciopero della fame per protestare contro il 41 bis lo scorso 19 aprile, Alfredo Cospito è ‘in buone condizioni ed è aumentato di peso arrivando a toccare 74,7 kg’.